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Sanzione disciplinare: potrebbe essere illegittima

Sembra ormai assodato che nella scuola i procedimenti disciplinari siano in aumento. Significa forse che docenti e Ata sono diventati più indisciplinati e meno rispettosi delle regole?

Quasi certamente non è così, è probabile invece che – non solo fra i dirigenti scolastici ma anche fra gli stessi dipendente – si stia diffondendo l’idea che quello disciplinare sia tutto sommato un procedimento relativamente semplice da gestire e privo di rischi particolari.

Si tratta invece di uno dei procedimenti più complessi soprattutto perchè in esso si intreccciano profili giuslavoristici e amministrativi che lo rendono facilmente impugnabile e riformabile. Non a caso una parte consistente del contenzioso in ambito scolastico che passa attraverso i giudici del lavoro riguarda proprio le questioni disciplinare.

Ma quali sono gli elementi fondamentali da tenere presenti?

 

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Sono parecchi e in un solo articolo non è possibile essere esaustivi.
In questo caso accenniamo alle diverse fasi del procedimento che sono sostanziamente queste: la contestazione di addebito il ds notifica al dipendente con l’indicazione del comportamento illecito, la convocazione dell’incolpato che per la cosiddetta “audizione di difesa”,  l’irrogazione della sanzione.
Va subito detto non ci può essere sanzione senza i due passaggi precedenti.
L’audizione, per esempio, è fondamentale per garantire al dipendente il diritto di difesa.
Ovviamente anche la contestazione di addebito è un elemento essenziale perchè il dipendente deve sapere di cosa è incolpato.
E’ orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato che la contestazione deve essere precisa e circostanziata: per esempio è illegittimo che a un insegnante vengano genericamente contestati “ripetuti ritardi nell’entrata a scuola”.  La contestazione deve essere precisa: “il giorno 3 aprile il docente è entrato alle 8,40 mentre il suo orario era 8,30; il giorno successivo è arrivato alle 11 mentre il suo orario era 10,30” e così via.
Bisogna tenere conto che la mancata contestazione o la mancata audizione rendono del tutto nullo il procedimento.
Ma è necessario sapere che per ottenere la cancellazione di un provvedimento è indispensabile rivolgersi al giudice del lavoro, per il tramite di una organizzazione sindacale o di un legale.

 

 

Reginaldo Palermo

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