Negli ultimi 25 anni, ovvero da quando la scuola è diventata autonoma, la questione legislativa e contrattuale riferita alle sanzioni disciplinari degli insegnanti e degli ata, ha avuto una evoluzione tale da indebolire i lavoratori della scuola e consegnare “poteri” enormi alla parte datoriale ovvero ai dirigenti scolastici. Dal punto di vista normativo possiamo specificare che il d.lgs. 165/2001 e sue successive modifiche, intervenute con il decreto legge Brunetta del 2009 e la legge Madia del 2017, ha dato, fino ad oggi, ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare al personale docente esclusivamente le sanzioni del richiamo scritto e della censura.
Il motivo dell’aumento esponenziale delle cause da lavoro, generate da contestazioni di addebiti fatte dai dirigenti scolastici, è dovuto fondamentalmente a due ragioni: 1) il fatto che il dirigente scolastico può utilizzare la procedura sanzionatoria contro un docente, senza timore di dovere pagare le spese legali di un’eventuale causa di lavoro e senza preoccuparsi di ricevere a sua volta sanzione disciplinare dall’Amministrazione per eventuali errori di valutazione; 2) il fatto che per adesso l’aspetto riferito alla responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo non è regolato da norme pattizie ma solamente da varie norme legislative, il cui disposto e combinato danno molti margini di manovra, senza un minimo di contrappeso, ai dirigenti scolastici.
Per le ragioni suddette l’uso smodato, a volte chiaramente strumentale, della procedura sanzionatoria è decisamente in aumento percentuale anno scolastico dopo anno scolastico (solo nel periodo del covid si è avuta una diminuzione di cause del lavoro), ma già oggi siamo nuovamente in aumento per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori rivolti a docenti e personale Ata.
C’è da dire che il decreto legge 75/2017, noto come decreto Madia, modifica il d.lgs. 165/2001 introducendo l’art. 55-bis, che, per il settore scuola, individuerebbe nel dirigente scolastico l’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale docente, compresa la possibilità di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Per il settore scuola, in modo specifico per gli insegnanti della scuola, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009 e dal decreto legge 75/2017, non è invece prevista dall’ordinamento scolastico, cioè dal testo unico in materia di istruzione. Infatti all’art. 492 sulle sanzioni per i docenti e all’art.494 (Sospensione dall’insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall’insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. Quindi il testo unico della scuola non prevede per gli insegnanti un’erogazione sanzionatoria di sospenzione fino ai 10 giorni.
È importante ricordare che sul punto che riguarda le sanzioni disciplinari dei docenti, già nelle trattative per il rinnovo del CCNL 2016-2018 non si trovò nessun accordo con i sindacati, rimandando il tutto ad un’apposita sequenza contrattuale mai iniziata proprio per la distanza tra le parti. Stessa identica cosa è accaduta con il rinnovo della parte giuridica del CCNL scuola 2019-2021, l’accordo è ancora una volta molto lontano da potere inserire la parte riferita alle responsabilità disciplinari dei docenti con la figura del dirigente scolastico in veste sia accusatoria che giudicante. Il problema si ripresenta anche per l’ormai scaduto CCNL scuola 2022-2024, irricevibile per tutti i sindacati che il dirigente scolastico faccia, nella stessa procedura sanzionatoria, il Pubblico Ministero e il Giudice che deve valutare l’accusa dello stesso PM.
Sarebbe opportuno per i sindacati scindere le figure di chi accusa, con quelle chiamate a giudicare se il docente è colpevole oppure innocente rispetto a quanto gli viene contestato. Inoltre sarebbe anche giusto costituire una sorta di responsabilità civile del dirigente scolastico quando usa in modo errato lo strumento sanzionatorio e pregiudica la proffessionalità del docente. Il dirigente scolastico che usa in modo sbagliato l’istituto della sanzione disciplinare, secondo il parere di molti sindacalisti, dovrebbe pagare i danni del suo errore sia sul piano amministrativo, sia sul piano civile e in alcuni casi anche penale.
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