Sono tanti i docenti che fanno uso dei canali informatici per contattare gli studenti, molti insegnanti chattano con i propri alunni e partecipano ai gruppi whatsapp delle proprie classi o addirittura delle ex classi. Ebbene si deve sapere che tale fenomeno è oggetto, nel caso di uso improprio del docente del canale social, di sanzioni disciplinari.
È utile sapere che l’art.29 del CCNL scuola 2016-2018, riferito al tema della “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”, avrebbe dovuto avere una specifica sessione negoziale a livello nazionale, che si sarebbe dovuta concludere entro il luglio 2018, per la definizione, riferita al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
Questa specifica sequenza contrattuale, a causa del passaggio elettorale che ha visto l’arrivo di un nuovo Governo nel giugno 2018, non si è nemmeno avviata ed è saltata probabilmente al rinnovo contrattuale 2019-2021.
Nonostante questa mancata conclusione contrattuale, sulla parte della responsabilità disciplinare dei docenti, resta valido quanto disposto dalla norma che riguarda le specifiche sanzioni da infliggere ai docenti.
A tal riguardo il comma 2 dell’art.29 del CCNL scuola 2016-2018 puntualizza che occorre prevedere una specifica sanzione, nei confronti del personale docente ed educativo, nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
Quindi nonostante non si sia conclusa la sequenza contrattuale sulle sanzioni disciplinari dei docenti, è assolutamente assodato che i docenti che utilizzano impropriamente i canali sociali informatici nel rapporto con gli studenti, ovvero, se tale utilizzo dei social e delle chat private tra docenti e studenti avvenisse in modo non coerente alle finalità della comunità educante, allora ci sarebbe una sanzione conseguenziale e proporzionata alla gravità di quanto rilevato.
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