Abbiamo riportato in precedenza delle novità in merito alle sanzioni disciplinari del personale della scuola contenute dal decreto sul pubblico impiego firmato dal Ministro Madia.
La Flc Cgil ha fornito un’interessante vademecum in cui vengono riportate tutte le norme riguardanti le sanzioni disciplinari.
Adesso, vogliamo concentrarci sulle sanzioni disciplinari relative al personale docente, alla luce anche delle ultime novità
L’avvertimento scritto, si ha in caso di mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 DLgs 297/94), così come la censura, che riguarda mancanze non gravi sempre per quanto riguarda i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 DLgs 297/94). Entrambe le sanzioni, sono erogate dal dirigente scolastico.
Per quanto riguarda le sospensioni fino a 1 mese, è bene sottolineare che si hanno nei seguenti casi:
– atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
– violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
– avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 DLgs 297/94).
A tal proposito, la sanzione viene comminata dal dirigente scolastico nel caso di sospensioni fino a 10 giorni, mentre da 11 giorni a 1 mese di sospensione, la sanzione viene comminata dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).
Per quanto riguarda le sospensioni da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento, è bene ricordare che sussistono a causa di violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e comporta nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).
Al dirigente scolastico spettano le sospensioni da 3 a 10 giorni, mentre dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), spettano le sospensioni da 11 a 3 mesi.
Avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 DLgs 165/01), comporta la sospensione fino a 15 giorni, sospensione viene elargita dal dirigente fino a 10 giorni, mentre le sospensioni superiori fino a 15 giorni spettano all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).
La sospensione dall’insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi, erogata dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), si ha nei seguenti casi:
– nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
– uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
– atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; – abuso di autorità (art. 495 DLgs 297/94).
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