Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in una recente sentenza del 4 dicembre 2018, annulla le sanzioni disciplinari erogate ad un docente dal suo Dirigente scolastico. Il docente era stato sanzionato per avere offeso il bidello e sospeso dal servizio, senza stipendio, per 7 giorni.
Il caso accadde, nell’aprile 2015, all’Istituto di Istruzione Superiore “Matteo Raeli” della città di Noto (Siracusa), dove un docente per motivi legati alla sicurezza aveva avuto un diverbio con un collaboratore scolastico. Il Dirigente scolastico invece di preoccuparsi del problema sulla sicurezza sollevato dal docente, decide di sanzionarlo duramente per il diverbio avuto con il collaboratore scolastico alla presenza di altri docenti.
La sanzione è di quelle veramente pesanti, il docente viene sospeso dal servizio dal Dirigente scolastico per sette giorni senza percepire stipendio per l’intera settimana di sospensione.
Il 4 dicembre 2018 la sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa, ritenendo illegittimo il provvedimento di sospensione dal servizio per 7 giorni, deciso dal DS, dichiara l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente Scolastico nei confronti dell’insegnante, avente ad oggetto la sospensione dall’insegnamento di giorni 7, che conseguentemente annulla.
Le motivazioni della decisione del giudice del Tribunale di Siracusa sono dovute al fatto che il Dirigente scolastico non ha agito, nell’accertare la verità dei fatti al riscontro probatorio.
Nella sentenza è scritto che la ricostruzione della vicenda data dal dirigente scolastico nella nota con la quale viene irrogato il provvedimento disciplinare, sebbene descritta e motivata accuratamente, risulta priva di riscontro probatorio non avendo l’Istituto scolastico articolato, in sede giudiziale, nessuna istanza istruttoria e non potendosi riconoscere efficacia probatoria alle dichiarazioni scritte contenute nelle relazioni depositate in atti, espressamente contestate dal ricorrente e non confermate, in contraddittorio tra le parti nel corso del presente giudizio, dai docenti presenti al diverbio.
Le dichiarazioni dei docenti sulla base delle quali è stata irrogata la sanzione disciplinare, pur contenendo una compiuta ricostruzione della vicenda, non assurgono a prova idonea a confermare la sussistenza dei presupposti di fatto oggettivi e soggettivi che hanno portato all’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del docente, avendo parte ricorrente espressamente contestato tale ricostruzione e non essendo stata formulata, al riguardo, alcuna istanza istruttoria volta a confermare l’accaduto nei termini di cui al provvedimento impugnato.
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