Un docente di un Istituto Comprensivo calabrese, che aveva ricevuto, nel dicembre 2015, da parte della sua Dirigente scolastica due sanzioni disciplinari, si è visto annullare dal Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria entrambe le sanzioni e, in un certo senso, anche se per la stima di cui gode tra i suoi colleghi non ce n’era bisogno, ha avuto restituita la sua dignità professionale.
La prima sanzione disciplinare era scaturita, secondo quanto emerge dalla sentenza, dal fatto che il docente, risultando irraggiungibile nei recapiti telefonici lasciati in segreteria, era stato chiamato a fornire all’Istituto un recapito telefonico utile per comunicazioni urgenti, e, a tale richiesta aveva risposto fornendoli ma nello stesso tempo dichiarando che non erano mutati rispetto a quelli in possesso della segreteria e utilizzati in più occasioni. Tale insistente dichiarazione del docente, sostiene la Dirigente scolastica dinnanzi al Giudice, non era stata veritiera perché il numero fisso non era stato mai fornito ed il cellulare indicato era diverso da quello precedente.
La seconda sanzione disciplinare è dovuta al fatto che il docente, sempre seconda la tesi portata avanti dalla Ds, avrebbe dichiarato il falso riguardo una mancata convocazione di un Consiglio di classe straordinario, causata esclusivamente, cosi sostiene il docente, ad una mancata e tempestiva comunicazione da parte dell’ufficio. Ciò, secondo la DS, non sarebbe stato veritiero in quanto la scuola, non possedendo un’utenza utile per contattare il docente per la convocazione di un consiglio di classe straordinario, incaricava una docente dello stesso Consiglio di contattarlo personalmente sulla sua utenza privata, e lo stesso rispondeva che non poteva partecipare per un impegno.
La seconda sanzione disciplinare era risultata più grave della prima in considerazione della recidiva in infrazione della stessa specie.
L’annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte al docente da parte della sua Dirigente scolastica è stato per adesso definito dall’ordinanza di I grado n.566 del 2 aprile 2019. La prima sanzione è stata annullata perché il docente ha potuto dimostrare che nel maggio e luglio 2014 con documenti protocollati aveva ricevuto dei fonogrammi dalla Dirigente scolastica proprio perché rintracciato nel numero di cellulare attuale, già allora attivo, conosciuto dalla scuola.
Il docente Inoltre, allega e documenta di avere inserito (con richiesta del 10.7.2014) sia il numero di telefono fisso che mobile sull’anagrafica del portale informatico del MIUR. Per cui era sufficiente accedere al sito del MIUR nella sezione Polis del SIDI. In conclusione, l’amministrazione scolastica era in possesso dei recapiti telefonici del docente. Ne consegue l’illegittimità della sanzione disciplinare che va annullata.
La seconda sanzione che era andata oltre il richiamo scritto, e aveva la connotazione della censura, è stata annullata perché il docente nelle giustificazioni esercita il suo diritto di difesa e non può essere sanzionato per questo. Ne consegue, per il giudice del lavoro, l’illegittimità della sanzione disciplinare. In buona sostanza il fatto che ci sia stata la conversazione telefonica di una collega che avvisava il docente della convocazione del Consiglio di classe straordinario, il riferimento alla reale chiarezza della telefonata e al suo effettivo contenuto, non è un fatto da rilievo disciplinare.
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