Abbiamo sentito l’Avv.Marco Fusari del foro di Milano per puntualizzare quanto emerso da una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Milano riguardante l’inapplicabilità della della Legge Madia per le sospensioni disciplinari dei docenti fino a 10 giorni da parte dei Dirigenti scolastici.
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Commento tecnico Avv. Marco Fusari
Dopo una pronuncia del Tribunale di Brescia, è finalmente giunta la prima – a quanto consta – sentenza del Tribunale di Milano sulla vexata quaestio della (in)competenza del Dirigente Scolastico a comminare ai docenti la sanzione disciplinare della sospensione anche di durata inferiore a dieci giorni.
Con una pronuncia coraggiosa ma giuridicamente ineccepibile, il Tribunale ambrosiano scardina la teoria secondo cui all’indomani dell’entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia) il Dirigente Scolastico potesse sanzionare i docenti con la sospensione fino a dieci giorni.
Interpretazione – questa – che non ha mai convinto l’Avv. Marco Fusari del foro di Milano, il quale è riuscito a convincere il Giudice dott.ssa Colosimo che nulla è in realtà cambiato rispetto al regime precedente.
Il nuovo comma 9-quater dell’art. 55-bis del d. lgs. 165/2001 ripropone infatti sostanzialmente le stesse prescrizioni precedenti alla Legge Madia, mostrando così che il legislatore (così come hanno fatto le parti sociali con l’ultimo CCNL Scuola) non ha inteso modificare lo stato delle cose: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Si tratta di una norma procedurale che fa riferimento alla competenza del Dirigente Scolastico solo per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni; per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione fino a dieci giorni, la competenza è invece dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
L’art. 492, comma 2, lett. B) del d. lgs. 297/1994 (norma di diritto sostanziale applicabile sulla base del rinvio operato dall’art. 29, comma 3, del CCNL Scuola 2016-18) non prevede però per i docenti la sanzione della sospensione fino a dieci giorni.
Il che significa che solo le infrazioni punibili con l’avvertimento scritto o con la censura restano di competenza del Dirigente Scolastico; mentre anche il primo grado di sospensione – la cui sanzione edittale arriva fino a un mese – è di competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Morale: sospensione annullata e MIUR condannato a risarcire il docente ingiustamente sanzionato delle trattenute sullo stipendio e delle spese processuali.