Criticare e diffamare il lavoro e la professionalità di un collega con gli studenti è eticamente deprecabile, ma può comportare, per il docente che si comporta in questo modo, una sanzione disciplinare da parte del Dirigente scolastico.
Purtroppo a volte capita, sconfinando fuori dal terreno deontologico e professionale, che un docente critichi con i suoi studenti, l’operato didattico di un collega che lo ha preceduto nell’insegnamento della stessa disciplina nella medesima classe. Dire agli studenti che gli appunti, presi seguendo le lezioni del collega X dell’anno precedente, sono da “buttare nella spazzatura” perché sono sbagliati e privi di “nesso logico”, non solo è una cosa sbagliata dal punto di vista deontologico, ma potrebbe anche comportare il rischio di una sanzione disciplinare da parte del proprio dirigente scolastico.
È importante sottolineare che ai sensi dell’art.12, comma 2, del DPR 62/2013, il docente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione. È opportuno evidenziare anche che il docente, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 62/2013, rispetti i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Discreditare i colleghi davanti ad un’intera classe significa, senza ombra di dubbio, violare le norme suddette. Offendere pubblicamente un collega, mettendo in dubbio la sua professionalità didattica davanti agli inermi studenti, equivale a fare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.
È utile specificare che i comportamenti di docenti che, durante le loro ore di lezione, criticano e diffamano il lavoro di altri docenti, sono atteggiamenti che non rispettano i principi di ragionevolezza, di equità, di correttezza e buona fede.
Tali comportamenti tenuti da alcuni docenti dovrebbero essere sempre stigmatizzati dai Dirigenti scolastici che, in caso di testimonianze degli alunni, dei genitori o del personale scolastico, dovrebbero agire contro il docente, avviando l’iter per un’eventuale sanzione disciplinare nei suoi confronti.
Di estrema importanza, per comprendere che anche tali comportamenti possono essere sanzionabili, è la norma del novellato art. 54 del D.L.vo 165/2001, comma 3, riguardante il codice di comportamento del pubblico dipendente. In tale norma è scritto: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.”.
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