Il dirigente che avvia un procedimento disciplinare nei confronti di un docente, deve garantire allo stesso docente, per un giusto diritto di difesa ad evitare le possibili sanzioni disciplinari, l’accesso agli atti che lo riguardano.
Recentemente una insegnante di un circolo didattico della provincia di Bari, assistita dall’Unams Gilda di Bari, coordinata dal prof. Bartolo Danzi, è dovuta ricorrere alla Commissione accessi degli atti Amministrativi presso la Presidenza Consiglio dei Ministri perché il Dirigente scolastico, che aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, gli negava l’accesso ad alcuni documenti ritenuti rilevanti al fine di una giusta e coerente difesa.
La suddetta Commissione accessi degli atti Amministrativi con decisione n. 91 del 4/10/2018, ha accolto il ricorso della docente barese concedendo l’accesso agli atti e smentendo non essendovi l’amministrazione resistente che sosteneva la non esistenza di un interesse qualificato all’accesso essendo il procedimento non ancora concluso.
Stessa identica situazione era accaduta ad una docente di scuola secondaria di II grado di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), oggi in quiescenza, che per avere l’intera documentazione riguardante un procedimento disciplinare che il Dirigente scolastico aveva avviato nei suoi confronti, ha dovuto scrivere alla DICA (Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo) per avere il diritto di accedere agli atti che il DS illegittimamente custodiva nella cassaforte della sua Presidenza. In quel caso il DS, nonostante parere della DICA, comportandosi in modo completamente illegittimo non ha consegnato alla docente i documenti richiesti. La questione del caso della docente di Melito Porto Salvo (RC), per le accuse inconsistenti e facilmente smontabili dalla stessa docente, si è risolta in una archiviazione e la stessa docente ha ricevuto i documenti dovuti dall’USR Calabria dopo una ispezione richiesta dalla docente stessa.
Sia nel caso della docente della provincia di Bari che in quello della docente della provincia di Reggio Calabria, si evidenzia un comportamento dei Dirigenti scolastici assolutamente arbitrario ed illegittimo sussistendo in capo al ricorrente un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria immagine ed onorabilità personale in ogni opportuna sede, anche attraverso la conoscenza del contenuto integrale degli esposti relazioni indirizzato dalla dirigente scolastica all’ufficio disciplina in parola al fine dell’attivazione del procedimento disciplinare.
Poiché, come spiega egregiamente il prof. Danzi della Gilda di Bari, nell’ambito dell’ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi; ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza (così: T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr.: Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). (Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1° Febbraio 2012). Deve essere reso accessibile il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, non potendo essere invocato in tali casi il diritto alla riservatezza che recede quando venga in rilievo l’accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell’art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili (arg. ex Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; vedi anche TAR Lombardia – Brescia, Sez. I 29.10.2008 n. 1469).
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012). Peraltro, la Legge n. 75/17 all’art. 13 prevede il diritto dell’incolpato di accesso agli atti istruttori del procedimento senza alcuna limitazione di sorta. Le motivazioni addotte per il succitato diniego appaiono quanto mai illegittime, perché appare chiaro come la ricorrente dovesse difendersi nell’ambito di un procedimento i cui tempi di accesso non possono essere valutati dall’amministrazione scolastica restando prerogativa in capo alla sola ricorrente.
Il diniego opposto dall’amministrazione appare, oltre che arbitrario ed illegittimo, assolutamente strumentale e finalizzato ad evitare possibili reazioni legali da parte del ricorrente. In vero la suddetta Commissione nell’esprimersi sul ricorso approntato dalla Unams scuola che ha assistito la docente ha ritenuto di contro qualificato l’interesse della docente trattandosi di tutela endoprocedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/90 che non necessita di alcuna motivazione che risulta in re ipsa proprio per difendersi nel predetto procedimento disciplinare. Un importante pronunciamento e soprattutto una decisione fulminea avvenuta in meno di un mese.
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