Arriva dal Tribunale di Mantova una sentenza da parte del Giudice del Lavoro che aderisce all’orientamento giurisprudenziale in merito ai poteri del dirigente scolastico.
Questo potrà infatti irrogare solamente sanzioni di minore gravità (censura, avvertimento scritto), mentre le sanzioni più gravi sarebbero demandate all’Ufficio Scolastico Regionale. Come riporta il sito Flc Cgil, in sostanza il dirigente scolastico non può sospendere dal servizio il personale docente e ATA.
Resta confermato, pertanto, quanto affermato anche nel CCNL 2018, all’art.29, con chiaro rimando al Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/94, art.492).
Così come segnala la Cisl Scuola, nelle sue schede informative, all’articolo 11, sono stati confermati gli obblighi esistenti nel precedente contratto, integrati con alcuni aspetti di forte impatto sociale attinenti al rispetto: delle norme in tema di accesso civico, dei doveri di segnalazione in tema di bullismo e cyberbullismo.
L’articolo 11 specifica che il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
All’articolo 12 si stabilisce che le violazioni degli obblighi danno luogo secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare:
• rimprovero verbale
• rimprovero scritto (censura)
• multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
• sospensione dal servizio e retribuzione fino a 10 giorni
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi (nuova sanzione introdotta dall’ipotesi di CCNL)
• licenziamento con e senza preavviso
Una novità rispetto al precedente contratto è la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, così come previsto in altre pubbliche amministrazioni.
L’adozione di questa sanzione comporta la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall’undicesimo giorno in poi.
La misura incide, inoltre, sull’anzianità di servizio, dalla quale andrà tolto il periodo trascorso in sospensione.
Per il resto, il titolo III, dedicato alle sanzioni disciplinari, si occupa, all’articolo 13, del codice disciplinare. Nel 14, invece, spazio alla sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, il 15, invece, in merito al procedimento penale. L’articolo 16 stabilisce il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nell’articolo 17, invece, viene specificata la determinazione concordata della sanzione.
E’ bene ricordare che la sessione negoziale di contrattazione dovrà definire infrazioni e relative sanzioni assicurando che il potere disciplinare sia rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento.
La contrattazione dovrà:
• prevedere la sanzione del licenziamento per
– atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione
– dichiarazioni false e mendaci ai fini di ottenere vantaggi nelle procedure di mobilità.
• prevedere una specifica sanzione per:
– condotte non coerenti nell’uso nei rapporti con gli studenti di canali sociali e informatici
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