Il dirigente scolastico non può sospendere dal servizio il personale docente. Lo dice il Tribunale di Novara che accoglie il ricorso di un docente.
Infatti, l’insegnante, sospeso dal servizio per 1 giorno, ha presentato ai giudici il ricorso in quanto la sanzione di sospensione è stata ordinata dal preside dell’istituto dove insegna.
Il Tribunale, con la sentenza dello scorso 29 giugno 2017, accogliendo il ricorso, annulla il provvedimento disciplinare, ricordando che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego, la competenza del dirigente scolastico è infatti limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, come si legge su Italia Oggi.
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Infatti, per gli insegnanti, diversamente che dal personale Ata, non è prevista la sospensione sino a 10 giorni, dato che l’art. 492 dlgs 297/94 prevede la sanzione “interdittiva minima della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese”, che però non spetta al Dirigente scolastico, bensì all’Ufficio dell’amministrazione scolastica, come riporta il comma 4 art 55 bis di cui sopra.
Infatti, il preside deve solamente limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione “alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista”.
Quindi il Tribunale rigetta la tesi del Ministero, secondo cui, debba essere la valutazione ex ante del dirigente scolastico a determinare la sanzione. Invece, per i giudici di Novara, tale interpretazione della norma, introdurrebbe una valutazione soggettiva estranea.
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