Soddisfazione della Gilda Insegnanti di Catanzaro per una sentenza che annulla la sanzione disciplinare disposta ad una docente che sarebbe stata rea, secondo il dirigente scolastico, di avere abbandonato il servizio per essere uscita prima da scuola in quanto la classe non era presente durante l’ultima ora della mattinata.
Questa vicenda si è conclusa con l’annullamento di una sanzione disciplinare per insussistenza dei suoi presupposti di legge di violazione degli obblighi di servizio. All’insegnante di una scuola secondaria della provincia di Catanzaro era stato ascritto di avere lasciato la scuola senza autorizzazione dirigenziale: ma ciò era avvenuto, come dedotto nel ricorso fatto al giudice del lavoro, solo pochi minuti prima della fine dell’orario di servizio, in un giorno di fine anno scolastico, in quanto tutti i pochi alunni presenti erano stati autorizzati per iscritto a lasciare la classe proprio dal Dirigente scolastico e dal suo collaboratore vicario. Per tali ragioni il dirigente scolastico aveva disposto la sospensione dal servizio per due giornate lavorative con trattenuta dello stipendio.
Il Capo di Istituto è legittimato a irrogare soltanto le sanzioni disciplinari fino alla censura, poiché non esiste una norma che preveda, per il personale docente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a dieci giorni, contemplata, allo stato, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018, soltanto per il personale ATA. La tipologia delle sanzioni
applicabili ai docenti, per effetto del rinvio dell’art. 29 del suddetto CCNL a una sessione negoziale mai avvenuta, è ancora quella prevista dal d.lgs. n. 297/1994, che non prevede, appunto, la sospensione fino a dieci giorni ma soltanto quella fino a trenta giorni disposta dagli uffici scolastici competenti, conseguendone che, per il principio di tassatività delle sanzioni, il DS non può comminare una sanzione non contemplata dall’ordinamento per il personale docente.
Il Giudice del lavoro di Catanzaro ha accolto tale tesi difensiva della ricorrente, ribadendo anche il principio, statuito dalla Corte di Cassazione, che l’attribuzione della competenza alla emissione delle sanzioni si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime previste per i fatti per come indicati nell’atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare, soluzione, questa ultima, che, peraltro, non garantirebbe la imparzialità dell’organo, necessariamente terzo rispetto al Dirigente Scolastico con cui si svolge il rapporto di lavoro del docente, deputato a valutare il rilievo disciplinare dell’operato di questi. Per le ragioni suddette la Gilda Unams di Catanzaro è molto soddisfatta della sentenza del Giudice del lavoro, perché accoglie le tesi del ricorso e annulla il provvedimento del dirigente scolastico preso ai danni della docente.
Se il docente si trova in servizio a scuola, ma la classe è assente, magari perché è stata autorizzata a svolgere attività alternative alla lezione in classe oppure perché autorizzata ad uscire prima, può decidere, qualora non impegnato in supplenze, di allontanarsi dalla scuola senza incorrere in situazioni sanzionatorie. In buona sostanza il docente, quando è assente l’intera classe durante una sua ora di servizio e se non impegnato in attività per cui si deve rendere disponibile, può anche allontanarsi dai locali della scuola restando comunque reperibile. Piuttosto sarebbe grave, se risultasse vero il racconto della docente sanzionata, che un dirigente scolastico autorizzasse l’uscita anticipata della classe nonostante la presenza del docente dell’ultima ora di lezione.
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