Il decreto legislativo 75/2017, ovvero “il decreto Madia”, ha portato alcune novità in merito alle sanzioni disciplinari per docenti, dirigenti scolastici e personale ATA. La Flc Cgil ha redatto un vademecum per aiutare il personale della scuola ad orientarsi alla luce di tali modifiche
– il procedimento disciplinare avviato dal dirigente è valido anche se attivato in violazione della procedura e dei termini previsti dalla norma. Le modifiche introdotte dal DLgs 75/17 prevedono infatti che il mancato rispetto dei termini relativi all’avvio e alla conclusione della procedura disciplinare comporta una mera sanzione nei confronti del dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel DLgs 150/09, la decadenza dell’azione disciplinare intrapresa.
– viene mantenuto per il personale della scuola, il potere in capo
al dirigente scolastico di sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Si tratta di un caso unico nel panorama del pubblico impiego, poiché in tutte le altre amministrazioni la competenza del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio è stata limitata al rimprovero verbale.
Vademecum Flc Cgil Sanzioni Disciplinari Personale Della Scuola Dicembre 2017
L’art. 13 del DLgs 75/17 introduce infatti una nuova procedura. Diversamente che in precedenza, i termini ora sono unici non essendo più prevista la differenziazione dei termini del procedimento sulla base della gravità della sanzione e dell’organo responsabile del procedimento.
La procedura è la medesima per tutti: per il personale docente e ATA e per i dirigenti scolastici. Solo per i dirigenti scolastici, per i quali è stato rinnovato il contratto 2006-2009 quando già era vigente il decreto 150/09, è prevista, all’interno del procedimento, una procedura per la conciliazione non obbligatoria che in realtà è un vero e proprio patteggiamento che prevede che si possa concordare la sanzione da irrogare ma che la stessa non possa essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal CCNL per l’infrazione per la quale si procede e che non sia poi soggetta ad impugnazione.
Una volta sanzionato, il lavoratore può decidere di fare ricorso e impugnare la sanzione tramite il Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro (art. 67 comma 2 del DLgs. 150/09).
Per i docenti è bene ricordare che la possibilità del ricorso gerarchico (previsto dall’art. 504 del DLgs 297/04, abrogato) è stata cancellata.
Il decreto 150/2009 contempla la possibilità per il contratto di lavoro di prevedere esclusivamente procedure di conciliazione “non obbligatorie”, ma non per i casi di licenziamento.
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