Home Personale Sanzioni disciplinari personale ATA, tutto quello che c’è da sapere

Sanzioni disciplinari personale ATA, tutto quello che c’è da sapere

CONDIVIDI

Sospensione fino al massimo di 15 giorni

Anche in questo caso la sospensione viene comminata dal DS se quantificata fino a 10 giorni, mentre da 11 a 15 giorni sarà l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a gestire il procedimento.
Tale sanzione viene comminata nel caso in cui si è rifiutata, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti.

Licenziamento con preavviso

Elargito dall’ l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), il licenziamento con preavviso avviene nei seguenti casi:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6 (cfr. sospensione fino a 10 giorni), anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; (cfr: Licenziamento disciplinare con preavviso)

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via

Licenziamento senza preavviso

Invece, lo stesso Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), può disporre di un licenziamento senza preavviso, nei seguenti casi:

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

c) condanne passate in giudicato: 1) di cui art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli articoli 316 e 316-bis del codice penale; 2) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Licenziamento disciplinare

Esiste però un’altra forma di licenziamento, ovvero il licenziamento disciplinare, che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) può elargire a sua volta con preavviso o senza preavviso.

Il caso di licenziamento disciplinare con preavviso si ha:

– assenza priva di valida giustificazione superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

– ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

Invece, scatta il licenziamento disciplinare senza preavviso in queste circostanze:
– falsa attestazione della presenza in servizio;

– falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

– reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

– condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Vademecum Flc Cgil Sanzioni Disciplinari Personale Della Scuola Dicembre 2017