Categorie: Personale

Sanzioni disciplinari personale ATA, tutto quello che c’è da sapere

Dopo aver parlato delle sanzioni disciplinari del personale docente e dei dirigenti scolastici, adesso parliamo di quelle del personale ATA, facendo riferimento alla vademecum della Flc Cgil che spiega le novità in merito ai procedimenti disciplinari del personale della scuola dopo le novità del decreto Madia.

Rimprovero verbale

Il rimprovero verbale è affidato al dirigente scolastico e si ha nelle seguenti situazioni:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;

c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

La stesse motivazioni possono portare anche al rimprovero scritto e alla multa di importo variabile fino ad un massimo di un importo equivalente a quattro ore di retribuzione.

Sospensione dal servizio fino a 10 giorni

Anche in questo caso ad emettere la sanzione è il dirigente scolastico, che provvederà alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni nei seguenti casi:

a) recidiva nelle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007 (cfr. punti precedenti), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento

Questa sanzione viene elargita nel caso della violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, e comporta nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).
In questo caso la sospensione è affidata al dirigente scolastico se è quantificata da 3 fino a 10 giorni, mentre, da 11 giorni fino a 3 mesi si occuperà della sanzione l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).

LE ALTRE SANZIONI PER IL PERSONALE ATA ALLA PAGINA SUCCESSIVA

Pagina: 1 2

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Specializzazione sostegno Indire, bastano 30 Cfu e 3 anni di supplenze o corso all’estero: Manzi (Pd): scorciatoia che crea disparità tra i precari

Sono diverse le novità contenute nel decreto 71, meglio conosciuto come ‘decreto Scuola', ormai ad…

16/07/2024

Prove Invalsi 2024, un estratto dell’ultimo rapporto evidenzia i miglioramenti emersi quest’anno

L'11 luglio scorso è stato presentato il Rapporto relativo alle prove Invalsi svolte nel 2024.…

16/07/2024

La call veloce sarà cancellata per posto comune? Risponde l’esperto

In una delle tante dirette della Tecnica della Scuola, con il consueto appuntamento della rubrica…

16/07/2024

DL scuola approvato alla Camera: Tfa Indire e conferma docenti di sostegno da parte delle famiglie, tutte le novità

Il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni…

16/07/2024

Ferie non fruite dai precari, quando si ha diritto all’indennità sostitutiva: ordinanza della Cassazione

Un docente a tempo determinato non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie solo…

16/07/2024

Utilizzazione da posto normale sostegno, ecco a chi spetta valutare il punteggio. Non c’è raddoppio del punteggio per gli anni su sostegno

Una nostra attentissima lettrice, docente titolare su posto normale, ci chiede a chi spetta la…

16/07/2024