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Sanzioni disciplinari, quale competenza: una recente sentenza [VIDEO]

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata ad occuparsi di procedimento disciplinare e, in particolare, del riparto di competenze nel settore scolastico in materia di irrogazione della sanzione disciplinare.

Pur trattandosi di una pronuncia che riguarda il previgente sistema di riparto delle competenze, è comunque di rilievo ed attuale il principio di diritto enunciato.

In particolare, una docente aveva contestato in sede giudiziaria l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per sei giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dal dirigente scolastico, ritenendo che fosse privo di competenza per l’applicazione di sanzioni di tale portata.

La Corte d’appello di Torino aveva respinto l’appello proposto dal Ministero, confermando la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato la sanzione della sospensione per sei giorni irrogata dal dirigente scolastico.

Il Ministero ha tuttavia ritenuto di proporre ricorso in Cassazione avverso la decisione di secondo grado, con cui era stato enunciato il principio secondo cui il dirigente scolastico era da ritenersi incompetente ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio, in quanto per la violazione disciplinare posta in essere dalla docente la sanzione massima applicabile rientrava nella competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.

Investita della questione, con ordinanza del 20 novembre 2019 la Corte di Cassazione ha accolto le tesi dell’avvocato torinese Roberto Carapelle che difendeva la docente, respingendo il ricorso del Ministero.

I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell’atto di contestazione e non sulla base della misura che l’amministrazione possa prevedere di irrogare.

Infatti se, rispetto al Dirigente, si fa un meno certo riferimento alla sanzione di cui è “prevista l’irrogazione” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 1), in cui la previsione può sia riguardare la misura edittale della sanzione, sia la sanzione che si ipotizzi in concreto di irrogare, nel regolare la competenza dell’U.P.D., la legge fa inequivocabile riferimento alle infrazioni “punibili” con sanzioni più gravi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 2, ora comma 4), così chiarendo senza possibilità di dubbio che il discrimine di competenza è fissato sulla base della misura edittale.

Partendo da tale principio di diritto, la Corte ha quindi rilevato che, nel caso specifico, il Dirigente Scolastico aveva proceduto rispetto a fatti per i quali la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all’art. 55-bis, nel testo a suo tempo vigente ed applicabile anche in ambito scolastico.

D’altra parte, ha concluso la Corte, la violazione delle regole di competenza interna, allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., comporta di per sé l’invalidità della misura illegittimamente applicata.

Quindi il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: “l’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa”.

Dino Caudullo

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