Incolpare uno studente senza permettere che possa difendersi non è nelle regole. E diventa ancora più inaccettabile se a condurre l’azione unilaterale è un insegnante. La pensa così la terza sezione del Tar della Lombardia dopo il ricorso sollecitato dai genitori di un’alunna di terza media che nel corso di una lezione scolastica ha improvvisamente deciso di girare un video con il proprio Smartphone, presto riversato sui social network, senza alcuna autorizzazione da parte dell’insegnante.
I giudici hanno infatti deciso di annullare la sanzione inflitta nel febbraio 2017 e pure il verbale del Consiglio di classe che produsse il 7 in condotta.
La scuola dove si è verificato l’episodio, in istituto di Carugate, in provincia di Milano, ha quindi deciso di applicare al giovane sanzione disciplinare, che ha poi anche determinato il 7 in condotta. Entrambi i provvedimenti, però, sono stati cancellati: per i giudici si è verificato, infatti, il classico “vizio di forma”, che nella fattispecie ha riguardato il totale disinteresse per la versione dei fatti da parta della giovane autrice del video.
La studentessa, per completezza, sarebbe stata anche “sentita” dall’insegnante che era in classe, ma solo in via “informale” e non è stato nemmeno accertato se fosse d’accordo “alla successiva pubblicazione del video” sui social.
Nella sentenza, quindi, il Tar lombardo ha asserito che i docenti hanno aggirato il “principio del contraddittorio” non avendo “inviato all’interessata alcuna contestazione degli addebiti e non avendo, a maggior ragione, provveduto ad acquisire, nel corso del procedimento, le ragioni dell’incolpata”.
Di conseguenza, pure la valutazione della condotta, hanno scritto i giudici nella sentenza, è “affetta da illegittimità in quanto basata, a quanto risulta e in mancanza di ulteriori specificazioni da parte dell’Amministrazione intimata, su un unico episodio peraltro neppure adeguatamente ricostruito”.
Al fine di “resistere” al ricorso presentato dai genitori della ragazzina su quel fatto, avvenuto nell’anno scolastico 2016-2017, si è costituito nel procedimento anche il Miur. Ma non è servito a nulla: perché il Tar ha fatto rilevare che nel “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” c’è scritto a chiare lettere che “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”.
Lo stesso ragionamento vale per il personale docente. Come spiegato non molto tempo fa da Reginaldo Palermo, le infrazioni disposizione del dirigenti scolastici verso i docenti (per gli Ata la procedura è diversa) sono due: l’avvertimento scritto e la censura (sulla sospensione dal servizio fino a 10 giorni, la giurisprudenza sembra ormai orientata a considerarla una sanzione utilizzabile solo dal direttore dell’ufficio scolastico regionale).
Alcuni docenti ci segnalano situazioni anomale, come ad esempio “rimproveri” scritti “richiami alla osservanza dei propri doveri” non preceduti dalla contestazione di addebito: va detto che si tratta molto spesso di atti illegittimi e non giustificati dalle norme in vigore e che può essere opportuno impugnare anche per evitare che essi entrino a far parte del fascicolo personale con il rischio di compromettere il percorso professionale del docente stesso.
Morale: bisogna sempre ricordare che il procedimento disciplinare è particolarmente complesso e delicato ed è bene prestare sempre molta attenzione anche ai più piccoli dettagli.
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