A volte alcuni docenti, in modo ripetuto nel tempo, disattendono maldestramente il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale agire potrebbe essere motivo di censura o anche di provvedimenti disciplinari più gravi.
Ad ogni fine di anno scolastico si tirano le somme su tante cose, comprese anche quelle più spiacevoli, come per esempio quelle che riguardano le sanzioni disciplinari dovute alle cattive relazioni tra docenti. Nei luoghi di lavoro in cui c’è relazione umana, come accade nel settore scolastico, non è raro lo scontro tra colleghi. Tali situazioni a volte sfociano addirittura in contenziosi disciplinari e addirittura giudiziari.
Docenti che diffamano, in classe con gli studenti, l’operato professionale dei colleghi degli anni precedenti, asserendo pubblicamente la scarsa preparazione e l’incompetenza disciplinare del collega. Docenti che utilizzano i social per un regolamento di conti con qualche collega, scrivendo esplicitamente, facendo nomi e cognomi, le proprie rivendicazioni su gruppi facebook o whatsapp. Collaboratori dei dirigenti scolastici che escono fuori dal seminato rimproverando pubblicamente i colleghi in modo improprio.
È importante sottolineare che ai sensi dell’art.12, comma 2, del DPR 62/2013, il docente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione. È opportuno evidenziare anche che il docente, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 62/2013, rispetti i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Discreditare e diffamare i colleghi a scuola davanti agli studenti significa, senza ombra di dubbio, violare le norme del regolamento recante il codice di comportamento del dipendente pubblico. Offendere pubblicamente un collega, mettendo in dubbio la sua professionalità didattica davanti agli inermi studenti, equivale a fare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.
Di estrema importanza, per comprendere che anche tali comportamenti possono essere sanzionabili, è la norma del novellato art. 54 del D.L.vo 165/2001, comma 3, riguardante il codice di comportamento del pubblico dipendente. In tale norma è scritto: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.”.
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