Disabilità

Sarà vietato formulare i PDP per alunni con ulteriori BES?

Riceviamo da Salvatore Nocera, responsabile dell’area normativo-giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Inclusione dell’AIPD Nazionale, un prezioso contributo utile per comprendere la questione, già sollevata da questa testata, del Piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni con BES.

 

La recente circolare prot. n. 1143, emanata il 17 maggio 2018 dal Capo Dipartimento per l’istruzione del MIUR su “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo per ciascuno”, sembra una direttiva pressante alle scuole e questa non è solo un’impressione.

Nella circolare si esalta il ruolo dell’autonomia scolastica rilanciata anche dalla legge. n. 107/15 e la “personalizzazione” degli interventi educativi sollecitati da tutta la normativa inclusiva.

Le scuole, quindi, in forza della propria autonomia didattica, debbono puntare al successo formativo di ciascun alunno, qualunque sia la sua situazione personale, indipendentemente da procedure burocratiche che rischiano di fare scambiare il mezzo (procedura) col fine (successo formativo).

La circolare a tal fine svolge una critica, neppure tanto velata, alla normativa sugli “ulteriori BES” come indicata nelle circolari ministeriali n. 8/2013 e n. 2563 del 22 novembre 2013, senza però accennare alla fonte normativa delle due circolari che è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

Ecco un passaggio illuminante della circolare in questione:

Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un’importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi ‘normali’, senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del ‘caso’, fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 170/2010”.

La frase “senza la necessità di documenti che accertino la problematicità del caso” è chiarissima; ma si scontra con l’inciso conclusivo “fermo restando le garanzie di cui alla legge. n. 104/92 e alla legge n. 170/2010” che, vedi caso però, sono due leggi che impongono documenti neppure pedagogici, ma sanitari: la certificazione.

Si tratta, rispettivamente, di certificazione di disabilità ed il PEI conseguente, per gli alunni con disabilità, e di certificazione di DSA con seguente PDP per gli alunni con DSA. Pertanto, per esclusione, l’unico documento vietato è la individuazione di alunni con ulteriori BES (operata non dall’ASL ma dal consiglio di classe) ed il conseguente PDP.

Se il principio dell’eliminazione di tutti i documenti burocratici è valido, deve valere contro tutti i “documenti burocratici”; ma ovviamente una circolare, sia pur direttoriale, non può abrogare le leggi; di qui la salvezza delle certificazioni previste dalle leggi sugli alunni con disabilità ed i disturbi specifici di apprendimento.

Ugualmente una circolare, sia pur direttoriale, non può abrogare neppure una Direttiva Ministeriale, quale quella sui BES del 27 dicembre 2012, che è gerarchicamente sovraordinata; di qui la svalutazione delle circolari ad essa susseguenti, che però lascia in vita tale Direttiva ministeriale, la quale viene rafforzata anche dall’art. 1 comma 7 della legge n. 107/15 che insiste sulla tutela dell’inclusione dei casi di Bes.

Ed allora come dobbiamo intendere il successivo paragrafo della circolare in questione?

I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione ‘con BES’ o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l’apprendimento e l’educazione di ogni alunno loro affidato”.

E qui è chiaramente esplicitato il principio che non occorre la dichiarazione di ulteriori BES in alunni con svantaggio o disagio di qualunque tipo, né la formulazione di PDP per il successo educativo per ognuno.

Ora, fermo restando che il principio per essere tale dovrebbe riguardare anche alunni con disabilità e DSA, c’è il problema che in una scuola pubblica, se si deve agevolare qualcuno per motivi personali di qualunque tipo, occorre qualcosa di oggettivo, pena il rischio di precipitare nei favoritismi o peggio…

Infatti, gli alunni con ulteriori BES, in forza della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, godono di “strumenti dispensativi e misure compensative”.

Come si fa ad individuare un alunno al quale concedere tali agevolazioni senza qualcosa di oggettivo, come, nel caso dei BES, della delibera del Consiglio di classe ed il conseguente PDP in cui tali misure sono indicate? Ci si rende conto a quanti ricorsi si andrebbe incontro da parte di alunni bocciati cui non sono state concesse le agevolazioni che, a discrezione dei singoli docenti, verrebbero accordate ad altri promossi?

Quando con legge venisse abolito il valore legale dei titoli di studio, e quindi la valutazione non avesse più valore legale, allora sì, che sarebbe possibile dare seguito pienamente alla circolare e probabilmente ciò potrebbe essere accettabile. Ma, sino a quando permane il valore legale dei titoli di studio, quanto auspicato dalla circolare sembra impraticabile.

Che valore allora dare a questa circolare emanata in carenza di auctoritas ministeriale?

Penso sia un auspicio alle scuole a lavorare più sulla didattica; ma non può considerarsi un invito a disattendere la Direttiva ministeriale ancora in vigore sui BES e sui PDP.

L’autonomia scolastica è uno strumento assai importante, introdotta a favore del miglioramento di funzionamento delle scuole; ma è sempre ed ancora subordinata all’autonomia legislativa ed alla gerarchia delle fonti giuridiche.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità stabilisce all’art. 4 comma 3 che tutti gli atti normativi concernenti l’inclusione delle persone con disabilità debbano ricevere un parere del mondo associativo della disabilità.

Alcuni sostengono che a causa della violazione di tale normativa, la circolare sia impugnabile per illegittimità.

Personalmente non arrivo a tanto, anche se l’ipotesi sembra godere di fondamento.

Però, l’art. 15 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 66/17 prevede tra i compiti dell’Osservatorio del MIUR sull’inclusione scolastica anche quello di fornire pareri sugli atti giuridici concernenti tali argomenti.

Se il MIUR avesse voluto sottoporre all’Osservatorio la circolare per un parere non vincolante, probabilmente non si sarebbe creato tanto disorientamento nelle scuole

I consigli di classe comunque, continuino a formulare PDP nei casi in cui lo riterranno necessario, autorizzati in ciò dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ancora in vigore.

Redazione

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