I docenti aspiranti alle supplenze hanno indicato le 150 sedi, ma molti si chiedono con quali criteri saranno assegnate le cattedre.
Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle domande presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione è data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line
Hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato domanda finalizzata al conferimento degli incarichi con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero entro il 16 agosto 2022, ultimo scorso.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Le supplenze annuali fino al 31 agosto; le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono effettuate dall’Ufficio Scolastico Territoriale, mentre le supplenze brevi sono effettuate dal Dirigente Scolastico
Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al termine previsto dal tipo di contratto stesso.
Secondo le disposizioni previste nell’O.M. 112 del 2022, sono considerate rinunce i seguenti casi:
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, tranne che si tratti di completamento spezzone e a condizione che il candidato l’abbia richiesto.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Nel caso in cui un docente dovesse accettare la nomina a supplente e aver perfezionato il contratto con l’assunzione di servizio e successivamente abbandonare la supplenza, perde il diritto di conseguire supplenze per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario.
Tutte le operazioni e le varie fasi relative alle nomine a supplenze saranno pubblicate sui rispettivi siti degli Uffici Scolastici Territoriali presso i quali è opportuno fare riferimento con assiduità.
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