Fa molto piacere ricevere i ringraziamenti di alcuni docenti, che, leggendo un nostro articolo, hanno fatto domanda di recupero di alcuni anni utili alla progressione di carriera, ricevendo l’ok della Ragioneria Territoriale dello Stato e incassando anche gli arretrati.
POSIZIONI STIPENDIALI E ANNI MANCANTI AI FINI DELLA CARRIERA
Dopo l’entrata in ruolo e il superamento dell’anno di prova, i docenti e il personale scolastico richiedono la ricostruzione della carriera ai fini dell’inquadramento stipendiale. Bisogna ricordare che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, c’è stata una rimodulazione delle classi stipendiali, che attualmente sono così divise: classe 0 fascia da 0 a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi. Per essere inquadrati in una di queste posizioni stipendiali, il servizio preruolo oltre i primi quarto anni, non viene riconosciuto per intero, ma solamente per i due terzi. In buona sostanza su 12 anni di preruolo, 9 vengono riconosciuti e 3 vengono momentaneamente accantonati.
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, COME RECUPERARE GLI ANNI PERSI
È utile sapere che, ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR 399 del 23 agosto 1988, si possono recuperare gli anni non ricostruiti e momentaneamente accantonati all’atto dell’inquadramento stipendiale. Infatti il su citato art.4 comma 3 del DPR 399/1988 dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
RICHIESTA FATTA E ARRETRATI OTTENUTI
Alcuni docenti che avevano letto il nostro articolo dell’8 ottobre 2017 , ci hanno informato che hanno seguito il nostro consiglio facendo immediata richiesta, alla scuola di titolarità e per conoscenza alla Ragioneria Territoriale dello Stato, del recupero degli anni non valutati ai fini economici per la posizione stipendiale all’atto della ricostruzione della Carriera.
Tali docenti avendo raggiunto il sedicesimo anno di anzianità di servizio (tra ruolo e preruolo), hanno così già ricevuto il nuovo inquadramento stipendiale e gli arretrati dovuti.