Per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie GAE, GPS ed elenchi aggiuntivi, quest’anno, diversamente dal precedente, si prospetta la possibilità di presentare la domanda, finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, dalla prima metà di luglio ai primi giorni di agosto.
Come l’anno passato, la procedura prevista sarà con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero, attraverso il quale gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, fino a 150 sedi di organico relativo a ciascun grado d’istruzione richiesto.
Fermo restante che le operazioni di conferimento delle supplenze annuali temporanee e sino al termine delle attività didattiche, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, avverranno dopo le immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito e dalle GPS.
Eccezionalmente per l’anno scolastico 2023/2024 il decreto 44 coordinato con la legge di conversione n° 74 all’art. 5 ha inserito la possibilità di procedere all’assunzione in ruolo oltre ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi e delle GAE, dei docenti inseriti nelle GPS di prima fascia e, ove dovesse essere necessario, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di sostegno, con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia nella quale sono inclusi sui posti rimasti vacanti.
Possono fare la domanda attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti regolarmente iscritti nelle GAE, nelle GPS, e negli elenchi aggiuntivi e a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto 44 possono fare domanda altresì i docenti che hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di aver riconosciuto il titolo stesso e per le graduatorie di sostegno i docenti che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno.
La mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), così come costituisce rinuncia per le sedi non indicate fra le 150; mentre la presentazione della domanda, con modalità diverse da quella telematica non sarà presa in considerazione.
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