L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 ha disciplinato la procedura relativa al conferimento delle supplenze per il personale docente e educativo sui posti che non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti d’insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili al personale con contratto a tempo indeterminato.
D – 01) Chi può fare la domanda
R) Possono fare la domanda i docenti inseriti nelle GAE e a pieno titolo nelle GPS di prima e seconda fascia e negli elenchi aggiuntivi.
D-02) Come fare domanda
R) Possono fare domanda per la sola provincia nella quale sono inseriti attraverso le apposite procedure informatizzate, le domande presentate fuori termine o in modalità difforme non sono prese in considerazione
D-03) Entro quando si può presentare la domanda?
R) La domanda va presentata nel mese di luglio del 2023 dalle ore 9,00 del giorno 17 alle ore 14,00 del giorno 31
D-04) E’ possibile aggiornare il punteggio con i titoli e il servizio conseguiti nell’anno scolastico 2022/2023?
R) Assolutamente no. I candidati saranno collocati in ordine di punteggio, posizione ed eventuali precedenze in relazione alle domande di aggiornamento presentati nel 2022.
D-05) Quando si può aggiornare il punteggio delle GPS?
R) Il punteggio e le relative posizioni si possono aggiornare nel 2024.
D-06) Quali tipologie di supplenze sono previste?
R) Le tipologie di supplenze previste sono:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro il 31 agosto del 2024;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, entro il 30 giugno del 2024;
c) Supplenze per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
D-07) Con quale criterio sono individuati i docenti per le supplenze?
R) L’individuazione dei supplenti avviene in modalità informatica sulla base delle preferenze indicate sia sui posti comuni sia sui posti di sostegno a seguito delle domande presentate per l’anno scolastico 2023/2024 entro le ore 14,00 del 31 luglio 2023.
D-08) Un docente individuato per una supplenza su uno dei posti indicati nella domanda, può rinunciare, per sopraggiunti motivi?
R) Assolutamente no. Nel caso il docente dovesse rinunciare all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbia assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, non può partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui ha titolo per l’anno scolastico 2023/2024.
D-09) Se un docente inserito in GAE o in GPS, decide di non presentare la domanda per le supplenze a cosa va incontro?
R) Se un docente decide di non produrre la domanda al fine di ottenere l’assegnazione di una supplenza, è considerato rinunciatario per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2023/2024; ad eccezione delle graduatorie d’istituto.
D-010) Qualora un docente dovesse essere individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche sia su cattedra intera o spezzone e per i più disparati motivi dovesse abbandonare il servizio a cosa va incontro?
R) Il docente che abbandona il servizio dopo aver sottoscritto il contratto è depennato sia dalle GAE sia dalle GPS per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse.
D-011) E’ possibile lasciare una supplenza breve ricevuta dalla graduatoria d’istituto per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche?
R) Sì. E’ l’unica possibilità che ha un docente di rinunciare a una supplenza breve per una supplenza annuale; fermo restante che se non vuole non andrà incontro ad alcuna sanzione.
D-012) Come avviene l’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato avente diritto alla riserva dei posti, secondo la legge 68 del 1999?
R) Le riserve regolate dalla legge 68 del 1999 saranno individuate in relazione all’organico provinciale e alle classi di concorso o tipi di posto e saranno attuate nelle rispettive graduatorie.
D-013) Per un docente che ha prodotto la domanda per la scelta delle 150 sedi in possesso della legge 104 (art. 21 e art. 33 comma 6) con diritto alla precedenza, come opera l’algoritmo?
R) Un docente con disabilità personale prevista dalla legge 104 art. 21 e art. 33 comma 6 avrà la possibilità di scegliere prioritariamente la sede quando spetta il suo turno in ordine di graduatoria e in relazione al punteggio.
D) Un docente che assiste una persona disabile grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) ha diritto alla scelta prioritaria della sede?
R) Sì. Il docente che assiste una persona disabile grave ha diritto alla scelta prioritaria della sede, sempre in ordine di graduatoria e in relazione al punteggio. In merito si ricorda che dal 13 agosto del 2022 è stato abolito il referente unico.
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