L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 ha disciplinato la procedura relativa al conferimento delle supplenze per il personale docente e educativo sui posti che non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti d’insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili al personale con contratto a tempo indeterminato.
D – 01) Chi può fare la domanda
R) Possono fare la domanda i docenti inseriti nelle GAE e a pieno titolo nelle GPS di prima e seconda fascia e negli elenchi aggiuntivi.
D-02) Come fare domanda
R) Possono fare domanda per la sola provincia nella quale sono inseriti attraverso le apposite procedure informatizzate, le domande presentate fuori termine o in modalità difforme non sono prese in considerazione
D-03) Entro quando si può presentare la domanda?
R) La domanda va presentata nel mese di luglio del 2023 dalle ore 9,00 del giorno 17 alle ore 14,00 del giorno 31
D-04) E’ possibile aggiornare il punteggio con i titoli e il servizio conseguiti nell’anno scolastico 2022/2023?
R) Assolutamente no. I candidati saranno collocati in ordine di punteggio, posizione ed eventuali precedenze in relazione alle domande di aggiornamento presentati nel 2022.
D-05) Quando si può aggiornare il punteggio delle GPS?
R) Il punteggio e le relative posizioni si possono aggiornare nel 2024.
D-06) Quali tipologie di supplenze sono previste?
R) Le tipologie di supplenze previste sono:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro il 31 agosto del 2024;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, entro il 30 giugno del 2024;
c) Supplenze per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
D-07) Con quale criterio sono individuati i docenti per le supplenze?
R) L’individuazione dei supplenti avviene in modalità informatica sulla base delle preferenze indicate sia sui posti comuni sia sui posti di sostegno a seguito delle domande presentate per l’anno scolastico 2023/2024 entro le ore 14,00 del 31 luglio 2023.
D-08) Un docente individuato per una supplenza su uno dei posti indicati nella domanda, può rinunciare, per sopraggiunti motivi?
R) Assolutamente no. Nel caso il docente dovesse rinunciare all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbia assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, non può partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui ha titolo per l’anno scolastico 2023/2024.
D-09) Se un docente inserito in GAE o in GPS, decide di non presentare la domanda per le supplenze a cosa va incontro?
R) Se un docente decide di non produrre la domanda al fine di ottenere l’assegnazione di una supplenza, è considerato rinunciatario per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2023/2024; ad eccezione delle graduatorie d’istituto.
D-010) Qualora un docente dovesse essere individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche sia su cattedra intera o spezzone e per i più disparati motivi dovesse abbandonare il servizio a cosa va incontro?
R) Il docente che abbandona il servizio dopo aver sottoscritto il contratto è depennato sia dalle GAE sia dalle GPS per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse.
D-011) E’ possibile lasciare una supplenza breve ricevuta dalla graduatoria d’istituto per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche?
R) Sì. E’ l’unica possibilità che ha un docente di rinunciare a una supplenza breve per una supplenza annuale; fermo restante che se non vuole non andrà incontro ad alcuna sanzione.
D-012) Come avviene l’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato avente diritto alla riserva dei posti, secondo la legge 68 del 1999?
R) Le riserve regolate dalla legge 68 del 1999 saranno individuate in relazione all’organico provinciale e alle classi di concorso o tipi di posto e saranno attuate nelle rispettive graduatorie.
D-013) Per un docente che ha prodotto la domanda per la scelta delle 150 sedi in possesso della legge 104 (art. 21 e art. 33 comma 6) con diritto alla precedenza, come opera l’algoritmo?
R) Un docente con disabilità personale prevista dalla legge 104 art. 21 e art. 33 comma 6 avrà la possibilità di scegliere prioritariamente la sede quando spetta il suo turno in ordine di graduatoria e in relazione al punteggio.
D) Un docente che assiste una persona disabile grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) ha diritto alla scelta prioritaria della sede?
R) Sì. Il docente che assiste una persona disabile grave ha diritto alla scelta prioritaria della sede, sempre in ordine di graduatoria e in relazione al punteggio. In merito si ricorda che dal 13 agosto del 2022 è stato abolito il referente unico.
I docenti, soprattutto coloro che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado, sono frustrati perché…
Si è svolto lo scorso 20 novembre al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’incontro di…
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro dell’Istruzione…
Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…
L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…
“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…