I lettori ci scrivono

Scelta dell’IRC: è lecito cambiare in corso d’anno?

Diversi insegnanti di religione cattolica hanno rilevato che alcuni Dirigenti scolastici, in corso d’anno, accettano le richieste di genitori e studenti di cambiare la scelta fatta al momento dell’iscrizione di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica in non avvalentesi.

Questo agire è illecito in quanto non conforme alla normativa vigente. Iniziamo dalla legge 121/85, art. 9.2 stabilisce che «è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Tale scelta ha valore per l’intero corso di studi come afferma il DPR 751/85, confermato dal DPR 175/12, che al punto 2.1.b) recita «la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica».

Tale assetto legislativo è stato riportato e mantenuto nel Testo Unico, DLgs 297/94, art. 3.

A loro volta le CCMM che ogni anno forniscono istruzioni per le iscrizioni hanno sempre ribadito le norme appena richiamate. Da ultimo, la nota Miur 18876/18 ha ricordato per le iscrizioni all’a.s. 2019-20 che «la scelta [di avvalersi o non avvalersi dell’IRC] ha valore per l’intero corso di studi […].

Alla luce di quanto sopra richiamato è da ritenere del tutto illegittimo accettare modifiche delle scelte già effettuate al di fuori dei tempi previsti dalla normativa (scadenza delle operazioni di iscrizione con effetto dall’anno scolastico successivo). Alcuni pronunciamenti della giustizia amministrativa, che tendono a giustificare l’accoglimento di richieste di modifica della scelta in questione in qualsiasi momento dell’anno, devono ritenersi unicamente quali orientamenti giurisprudenziali che non hanno modificato in alcun modo né la legislazione né le disposizioni amministrative vigenti.

Ferdinando Pagliarisi

Segretario Generale Provinciale CISL Scuola Catania

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