Tra le tante indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/2017, una riguarda il cd. School bonus.
Ricordiamo che con la Buona Scuola è stata introdotta la possibilità, a decorrere dal 2016, di fruire di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:
- la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi che migliorino l‘occupabilità degli studenti.
Questo credito è pari al 65 % delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017 ed al 50 % per quelle effettuate nell’anno 2018.
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Il credito d’imposta è riconosciuto non solo alle persone fisiche, ma anche ali enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. Con una condizione: le somme devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell‘importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d‘imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
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