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Scioglimento riserva abilitati corsi D.M. 85/2005

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Nella nota Miur prot. n. 2310 del 18 dicembre scorso, inviata dalla Direzione generale per il personale della scuola del Mpi ai direttori degli Uffici scolastici regionali con nota prot. n. 1943 del 19 dicembre 2006, erano state impartite disposizioni in relazione alle prove finali di tutti i corsi speciali abilitanti (indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005), da svolgersi nel mese di gennaio 2008 per quanto riguarda i corsi per l’insegnamento nella scuola secondaria e nel marzo 2008 relativamente a quelli per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia.
Ma, il Tar Lazio, esaminati i ricorsi dei docenti che concludendo nella sessione estiva dell’anno accademico 2006/2007 il proprio percorso formativo si vedevano differire l’esame finale di molti mesi, ha concesso la sospensiva dell’applicazione dei provvedimenti ministeriali.

Con apposita nota del 23 maggio scorso, allora, il Mpi forniva istruzioni per lo svolgimento degli esami finali da parte dei docenti che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti, previsti dal D.M. n. 85/2005 e conclusi nella sessione estiva dell’anno accademico 2006/2007. Nel frattempo, però, il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso di proporre appello al Consiglio di Stato contro la suddetta ordinanza del Tar.
Con
nota ministeriale prot. 13317 del 27 giugno, in attesa dell’esito dell’appello i direttori degli Uffici scolastici regionali vengono invitati a curare gli adempimenti per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2007/2008, dei docenti che conseguono l’abilitazione, con l’avvertenza di contrassegnare, anche manualmente, ciascun nominativo con la dicitura “a seguito di sospensiva T.A.R.”. Nella nota del 27 giugno viene precisato che all’atto della pubblicazione delle graduatorie con l’inclusione del personale in questione dovrà essere chiarito che l’inserimento è subordinato all’esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato e che, nel caso la posizione in graduatoria dovesse dare titolo all’individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato o determinato, si provvederà ad accantonare il posto in attesa dell’esito della pronuncia dello stesso Consiglio di Stato. Nel caso di esito positivo per l’Amministrazione, resta inteso che il titolo di abilitazione conseguito è pienamente valido, ma ne è procrastinata la spendibilità nelle graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2008/2009, ferma restando la sua validità per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’a.s. 2007/2008.


Facendo seguito alla suddetta nota prot. n. 13317, la Direzione generale per il personale della scuola con successiva nota prot. n. 13317-2 del 27 giugno 2007 precisa che gli interessati devono comunque conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno 2007, come previsto dai decreti ministeriali n. 49 e n. 50 del 6 giugno scorso e che al fine dell’iscrizione può essere utilizzato il Modello A, annesso al citato D.M. n. 50, opportunamente modificato dagli aspiranti in questione secondo le indicazioni contenute nella stessa nota prot. n. 13317-2 del 27 giugno 2007, che vanno seguite con molta attenzione. (Per l’occasione la nostra Redazione ha approntato un modello corretto scaricabile dal box “Approfondimenti”).

Ma non era più semplice riproporre, in allegato alla nota del 27 giugno, un modello di domanda di iscrizione a pieno titolo per questa tipologia di aspiranti, cui invece viene richiesto di cancellare con un tratto di penna (!) alcune parole riportate nel modello di cui al D.M. n. 50/2007 e di aggiungere “a mano, in modo ben visibile” a fianco del titolo dello stesso modello la scritta “A seguito di sospensiva Tar del Lazio – D.M. 85/05”?