Politica scolastica

Scioperi: per più di due giorni consecutivi sono vietati

Come spesso accade in occasione di scioperi proclamati o in via di definizione il mondo della scuola entra in fibrillazione, il dibattito si accende e in qualche caso esce persino dai binari.
La battuta più diffusa è più o meno sempre la stessa e cioè “scioperare un giorno solo non serve a nulla, dobbiamo bloccare la scuola per una settimana almeno”.
Evidentemente, però, chi si esprime in questo modo non sa che fin dal 1999 esiste un codice di autoregolamentazione sottoscritto dai sindacati rappresentativi che impone regole precise sulla proclamazione e sullo svolgimento degli scioperi.
Ecco alcune delle regole contenute nel codice.
1) non si possono effettuare scioperi a tempo indeterminato: proclamando lo sciopero, cioè, bisogna indicarne con precisione la data;
2) gli scioperi, anche brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore (pari a 8 giorni) individuali nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie e 60 ore (pari a 12 giorni) negli altri ordini di istruzione;
3) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi;
4) tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
5) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione
6) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
7) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli
casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione.

Come si vede le regole sono chiare e precise e non consentono quasi nulla di ciò che spesso il “popolo della scuola” invoca nei social: scioperi a oltranza, blocco degli scrutini o altre iniziative altrettanto clamorose.

Reginaldo Palermo

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