La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).
Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ata o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale.
L’Aran, in un orientamento applicativo, osserva che che i dirigenti scolastici, in occasione di ogni sciopero, “i capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
“Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi”, si legge ancora.
“Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto. Pertanto si evince chiaramente che, in caso di sciopero, il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l’eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, i prevedibili criteri organizzativi che saranno utilizzati per garantire il servizio stesso”, continua l’Aran.
Cosa fare in caso di sciopero (la pubblicazione della Flc Cgil in PDF)
Cosa accade il giorno dello sciopero
Per quanto riguarda invece il giorno in cui si svolgerà lo sciopero, nel caso gli insegnanti decidono di partecipare, questi non sono tenuti a comunicare nulla, anche se è prassi comune, se non si è dichiarato in precedenza (volontariamente), far sapere lo stesso giorno dello sciopero le proprie intenzioni alla scuola.
Il personale docente che non ha aderito allo sciopero, deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste, ma non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore.
Tuttavia, il dirigente potrebbe disporre di cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, oppure a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni.
Inoltre, il personale docente non scioperante può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno.
Nel caso di sospensione del servizio, il docente deve presentarsi a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
Infine, chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o meno e non può comunque perdere la retribuzione. Inoltre, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.