Norme rigide per l’esercizio del diritto di sciopero nel comparto scuola. L’Aran e i sindacati hanno siglato l’accordo preliminare che porterà alla firma del contratto vero e proprio, dopo che il documento negoziale avrà terminato l’iter di approvazione presso gli organi di controllo.
Il dispositivo prevede un limite di 8 giornate lavorative all’anno per gli scioperi nella scuola elementare e di 12 giorni nella secondaria. Gli scioperi brevi, invece, dovranno essere limitati alla prima o all’ultima ora di lezione.
Le attività funzionali all’insegnamento potranno essere ricomprese tra le iniziative di agitazione, ma sempre determinando le rispettive durate.
Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non dovranno comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
Le agitazioni concomitanti, invece, con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non dovranno differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione .
Negli altri casi, le agitazioni sindacali non dovranno comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
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