Come abbiamo più volte scritto, venerdì 23 febbraio scenderanno nuovamente in piazza i docenti. A guidare la manifestazione, i sindacati di base, ma allo sciopero parteciperanno anche gruppi di docenti come Professione Insegnante.
In questi giorni, ci arrivano domande in merito alla normativa di riferimento sugli scioperi e alle regole da seguire per il personale della scuola. Facciamo il punto.
Prima di tutto, è bene chiarire che la normativa di riferimento è la legge 146/1990, a cui va affiancata anche la legge 83/2000. La scuola rientra fra i servizi pubblici essenziali, ragione per cui bisogna mantenere alcune prestazioni nonostante lo sciopero, che sono:
– lo svolgimento degli esami, degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
– gli adempimenti da parte degli uffici di segreteria della scuola per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
– la vigilanza sui minori durante la refezione, quando non sia possibile prevedere una adeguata sostituzione del servizio.
La Legge 146/90, ricordiamo, prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola tali contingenti esistono solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.
Prendendo come riferimento anche la scheda elaborata dal sito Flc Cgil, possiamo suddividere le operazioni necessarie, i diritti e i doveri del personale, in 2 passaggi: PRIMA DELLO SCIOPERO e IL GIORNO DELLO SCIOPERO.
Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare la data e la durata dello sciopero con un preavviso di almeno 15 giorni. L’amministrazione, di conseguenza, è tenuta a trasmettere tutte le notizie sullo sciopero, assicurandosi che venga data all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva.
Prima dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita i dipendenti a comunicare l’adesione o meno alla protesta;
Tuttavia, è d’obbligo ricordare che tale comunicazione è volontaria, dato che non esiste alcun obbligo da parte del dipendente di dichiarare in anticipo la propria volontà di scioperare.
Nel caso il lavoratore dovesse decidere di trasmettere la propria adesione o non adesione allo sciopero, quest’ultima comunicazione non può essere revocata.
Inoltre, sarà compito del preside comunicare alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la eventuale sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti.
Per quanto riguarda il giorno in cui si svolgerà lo sciopero, nel caso dei docenti che decidono di partecipare, questi non sono tenuti a fare nulla, anche se è prassi comune, se non si è dichiarato in precedenza (volontariamente), far sapere lo stesso giorno dello sciopero le proprie intenzioni alla scuola.
Il personale docente che non ha aderito allo sciopero, deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste, ma non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore.
Tuttavia, il dirigente potrebbe disporre di cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni.
Inoltre, il personale docente non scioperante può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno. Nel caso di sospensione del servizio, il docente deve presentarsi a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
Infine, chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o meno e non può comunque perdere la retribuzione. Inoltre, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.
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