In qualche scuola si predispongono contingenti minimi per il funzionamento della didattica, imponendo la presenza a scuola di alcuni docenti. Erroneamente si pensa che i responsabili di plesso o i docenti dello staff di direzione non possano scioperare perchè precettabili in un contingente minimo organizzato e ordinato dal dirigente scolastico. I contingenti minimi, per garantire il servizio essenziale, sono rivolti solamente al personale Ata.
Contingenti minimi e regole per lo sciopero
La legge 146/90 prevede contingenti minimi per il personale Ata e per gli educatori dei convitti e educandati, ma in determinate circostanze, mentre non prevede nessun contingente minimo per i docenti.
La costituzione di contingenti minimi scaturiti da atti unilaterali del dirigente scolastico, senza precisi accordi presi in contrattazione di Istituto, potrebbe costituire una vera e propria condotta antisindacale
Sciopero non c’è obbligo di dichiararlo
Il docente e il personale Ata non ha l’obbligo di rispondere all’invito del dirigente, fatto entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero, per dichiarare la sua adesione, la non adesione o la sua incertezza all’adesione alla giornata di sciopero. Il dipendente può assentarsi da scuola, nella giornata di sciopero, senza avere l’obbligo di avvisare della sua adesione.
Il dipendente che non sarà presente a scuola durante la giornata in cui c’è lo sciopero, sarà considerato tra i lavoratori che hanno aderito allo sciopero. La giornata di sciopero non interrompe l’anzianità del servizio, nemmeno per i docenti supplenti, che potranno fruire di quella giornata per il calcolo delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.