Nell’accordo sull’attuazione della legge n. 146/2000 allegato al CCNL/1999 (attualmente in vigore perché l’ultimo validato dalla commissione di garanzia) e nel successivo accordo al Miur sui minimi Ata dell’8 ottobre 1999 si definiscono, infatti, gli ambiti relativi ai minimi di servizio da garantire in caso di scioperi.
L’esercizio del diritto di sciopero va infatti contemperato con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. Le seguenti prestazioni indispensabili sono dunque da assicurare in caso di sciopero:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato).
Al fine perciò di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2, l’articolo 3 così recita:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale Ata. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.
Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (quali sono gli scrutini) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione; gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
In base alla suddetta norma, tutt’ora in vigore, FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda hanno proclamato lo sciopero breve di un’ora degli scrutini da parte del personale docente per due giornate consecutive. Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola. Sono esclusi dall’azione di sciopero gli scrutini riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti.
Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:
– è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per ciascuno degli scrutini riguardanti quella determinata classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;
– se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il Ds ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il Ds prenderà atto dell’eventuale adesione all´inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno;
– il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;
– ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell´accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2, comma 1, dell’accordo allegato al CCNL/99.
E’ da ricordare che l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora e va comunque rinviato.
Non resta che augurare buona civile protesta a tutti.
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