Una nostra lettrice, docente in un Istituto Comprensivo, ci chiede se esiste l’obbligo del docente di rispondere in merito alla richiesta dirigenziale sull’adesione, la non adesione o sul non avere ancora maturato una decisione su uno sciopero della scuola. La domanda nasce a proposito dello sciopero, indetto dal Flc Cgil e Uil Scuola Rua, dell’intera giornata lavorativa del 17 novembre 2023.
Secondo l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, in occasione di uno sciopero del settore della conoscenza, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Tale comunicazione da parte dei docenti e del personale ata non è affatto obbligatoria, in quanto si tratta solamente di un semplice invito a cui si può decidere anche di non rispondere.
È molto importante sapere che se invece si dovesse decidere di rispondere, il dipendente, in caso di scelta affermativa, sarebbe poi impossibilitato a revocare la sua decisione. Quindi la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Per tale motivo è opportuno non rispondere alle forme di invito fatte per circolare dal dirigente scolastico.
La norma di riferimento, di cui abbiamo appena spiegato la procedura, è disposta dall’articolo 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici. Non esistendo termini di obbligo riguardo la decisione presa dal lavoratore o la lovartrice sull’adesione o meno dello sciopero, resta valida e vigente la norma allegata al CCNL scuola 26 maggio 1999.
La scuola sciopera per tutta l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023. Lo sciopero di 8 ore o interno turno di lavoro riguarderà i settori del pubblico impiego come la sanità, la scuola, l’università e ricerca, le poste e i servizi postali.
Le regole dello sciopero per la scuola sono chiarissime e non lasciano dubbi ad interpretazioni. I didirgenti scolastici non possono imporre al personale docente e Ata di dichiarare “in forma scritta” la loro adesione allo sciopero o la loro non adesione oppure la dichiarazione di non avere ancora maturato una decisione, perché sarebbe gravissimo una imposizione di questo genere. Si tratterebbe senza alcun dubbio di una condotta antisindacale da fare attivare l’art.28 della Legge 300/1970. In tale norma è specificato che:”Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti“.
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