Abbiamo già riportato che il mese di novembre è caratterizzato da scioperi e manifestazioni varie. Il prossimo è lo sciopero scuola 12 novembre 2019, protesta indetta dal sindacato Anief che ha presentato una serie di emendamenti al decreto salva-precari, ritiene importante modificare il decreto salva-precari, ma anche procedere alla stabilizzazione del personale Ata, aumentare gli stipendi del personale, affrontare il problema del sostegno e dei diplomati magistrale.
Prima di tutto, è bene chiarire che la normativa di riferimento si rintraccia nella legge 146/1990, a cui va affiancata anche la legge 83/2000. La scuola rientra fra i servizi pubblici essenziali, ragione per cui bisogna mantenere alcune prestazioni nonostante lo sciopero, che sono:
– lo svolgimento degli esami, degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
– gli adempimenti da parte degli uffici di segreteria della scuola per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
– la vigilanza sui minori durante la refezione, quando non sia possibile prevedere una adeguata sostituzione del servizio.
La Legge 146/90, prevede infatti che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non hanno aderito allo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola tali contingenti esistono solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.
Prendendo come riferimento anche la scheda elaborata dal sito Flc Cgil, possiamo suddividere le operazioni necessarie, i diritti e i doveri del personale, in 2 passaggi: PRIMA DELLO SCIOPERO e IL GIORNO DELLO SCIOPERO.
In primis le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare la data e la durata dello sciopero con un preavviso di almeno 15 giorni. L’amministrazione, di conseguenza, è tenuta a trasmettere tutte le notizie sullo sciopero, assicurandosi che venga data agli utenti una informazione chiara, esauriente e tempestiva.
Inoltre, prima dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita i dipendenti a comunicare l’adesione o meno alla protesta;
Tuttavia, è d’obbligo ricordare che tale comunicazione è volontaria, nel senso che non è previsto nessun obbligo da parte del dipendente di dichiarare in anticipo la propria volontà di scioperare.
Nel caso il lavoratore dovesse decidere di trasmettere la propria adesione o non adesione allo sciopero, quest’ultima comunicazione non può essere però revocata.
A quel punto, sarà compito del preside comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la eventuale sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.
A scanso di equivoci, evidenziamo che la comunicazione rientra fra gli obblighi della scuola e non dei singoli docenti.
Per quanto riguarda invece il giorno in cui si svolgerà lo sciopero, nel caso i docenti decidano di partecipare, questi non sono tenuti a comunicare nulla, anche se è prassi comune, se non si è dichiarato in precedenza (volontariamente), far sapere lo stesso giorno dello sciopero le proprie intenzioni alla scuola.
Il personale docente che non ha aderito allo sciopero, deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste, ma non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore.
Tuttavia, il dirigente potrebbe disporre di cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, oppure a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni.
Inoltre, il personale docente non scioperante può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno.
Bisogna anche ricordare che nel caso di sospensione del servizio, il docente deve presentarsi a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
Infine, chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o meno e non può comunque perdere la retribuzione. Inoltre, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.
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