I sindacati scuola confermano lo sciopero proclamato per l’8 giugno malgrado il Garante lo abbia, di fatto, bloccato.
In particolare si evidenziavano alcune presunte violazioni nella convocazione della protesta, specie sul mancato rispetto del termine di preavviso e della regola dell’intervallo tra le azioni di sciopero. I sindacati, però, non ne hanno voluto sapere e hanno tirato dritto.
I motivi dello sciopero sono i seguenti: troppa confusione per la riapertura delle scuole a settembre, pochi investimenti sulla scuola e difficoltà nella gestione della didattica a distanza.
Con un documento, i sindacati esplicano al personale scolastico come comportarsi lunedì prossimo: la sospensione delle attività didattiche in presenza (per il personale docente) e la possibile prestazione del servizio in modalità agile (per quello che riguarda il personale ATA) determina, naturalmente, la necessità di adattamento, delle disposizioni della L.146/90 e dell’accordo attuativo allegato al CCNL/1999 alla situazione specifica dell’attuale momento, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, anche per quello che riguarda i servizi essenziali da garantire.
Non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi.
Cosi come non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra in caso di servizi essenziali da assicurare.
Se il Dirigente scolastico, in assenza di servizi essenziali da assicurare, formasse unilateralmente un contingente per queste prestazioni (apertura scuola, generica vigilanza all’ingresso) ciò si configurerebbe come attività antisindacale.
Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente giacché i criteri di formazione sono definiti dal contratto di scuola. Se il contratto di scuola non avesse definito tali criteri, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare criteri transitori di formazione del contingente.
Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico è tenuto comunque a informare la RSU in merito ai criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.
Il personale docente che nella giornata dell’8 giugno non ha alcun tipo di impegno e che, pertanto, non può aderire allo sciopero generale, può donare alla Protezione Civile (solo volontariamente) l’equivalente di una giornata di adesione allo sciopero o altra cifra, con la causale:
Iniziativa per la scuola
8 giugno 2020 – io sciopero per la scuola
Il personale Ata (fermi restando gli obblighi a garantire le prestazioni funzionali ai servizi essenziali nel caso ricorrano le condizioni come specificato sopra), vista la particolare situazione del momento, in caso di adesione allo sciopero, se in Smart Working (lavoro a distanza), comunicherà formalmente alla scuola che non effettuerà il lavoro assegnato.
Il Dirigente scolastico che aderisce allo sciopero fornisce comunicazione all’USR dando indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.
Per evitare che la comunicazione di adesione allo sciopero assuma carattere preventivo, deve essere effettuata dall’interessato solo nel corso della giornata dell’8 giugno.
L’accordo in applicazione della Legge 146/90 prevede che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali sia prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, gli scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
Gli scrutini non svolti per sciopero non possono essere rinviati alle ore successive della stessa giornata (configurandosi, altrimenti, una attività antisindacale).
Infatti l’accordo attuativo della legge 146/1990 che regolamenta i servizi essenziali in caso di sciopero, prevede esplicitamente che le operazioni di scrutinio delle classi non di esame possano essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che gli scrutini non effettuati si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi; anche perché ragionevolmente fondata sull’idea che la riconvocazione debba seguire una procedura che non prevede la permanente disponibilità nella stessa giornata del docente in sciopero.
Ogni altra interpretazione risulta arbitraria e fuori norma e come tale impugnabile per violazione dei diritti sindacali.
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