Senza categoria

Sciopero scuola, è utile sapere che non esistono obblighi di risposta agli inviti fatti dal dirigente

Il prossimo 30 maggio è previsto lo sciopero della scuola indetto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda, le scuole hanno già inviato la comunicazione per raccogliere l’adesione del personale, la non adesione oppure l’incertenza del non sapere se aderire o meno allo sciopero. Bisogna sapere che docenti e personale Ata non hanno obblighi a rispondere all’invito fatto dai dirigenti scolastici.

Adesione sciopero, si, no o non ho ancora deciso

Secondo l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Tale comunicazione da parte dei docenti e del personale ata non è affatto obbligatoria, in quanto si tratta solamente di un semplice invito a cui si può decidere anche di non rispondere. Se invece si dovesse decidere di rispondere, il dipendente, in caso di scelta affermativa, sarebbe poi impossibilitato a revocare la sua decisione. Quindi la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

Sciopero degli scrutini finali

Durante gli scrutini finali è possibile scioperare ma con alcuni accorgimenti. Nell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, è scritto che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Lucio Ficara

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024