Categorie: Graduatorie

Scorrimento graduatorie idonei concorso: ok del Consiglio di Stato a ricorso Anief

Gli avvocati Sergio Galleano e Giovanni Rinaldi ottengono, con le ordinanze 1080/2014 e 1081/2014, l’annullamento delle ordinanze negative di primo grado 5036/2013 e 5042/2013, relative ai ricorsi nn. 11146/13 e 11148/13, e il rinvio al TAR perché decida al più presto nel merito sulla delicata questione, che potrebbe fin da quest’anno scolastico compromettere la nomina dei prossimi insegnanti di sostegno autorizzata ai sensi della legge 128/2013. I giudici di primo grado, con diverse sentenzi brevi e alcune ordinanze cautelari, avevano ritenuto nel 2013 che il tema dovesse essere trattato dal tribunale del lavoro; ma adesso la giurisdizione, dopo l’intervento del Consiglio di Stato, ritorna loro insieme all’onere di legittimare o censurare l’operato dell’amministrazione. “Il Ministro Profumo – commenta Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – contro la legge (D.Lgs. 297/94) che prevede espressamente come le graduatorie di merito degli idonei valgano per tre anni e comunque fino a concorso successivo, nel bandire l’ultimo concorso a cattedra (D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012) aveva previsto la compilazione delle graduatorie di merito soltanto per l’individuazione dei vincitori in base ai posti autorizzati, lasciando per strada più di 17.000 idonei alla professione insegnante che avevano superato la valutazione positiva delle commissioni”. Il sindacato ricorda che è ancora possibile ricorrere. Qualora le graduatorie definitive siano state pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale di proprio interesse da meno di 60 giorni, è ancora possibile aderire al ricorso al TAR del Lazio scrivendo a concorsoacattedra@anief.net per ricevere le relative istruzioni. Nel caso in cui, invece, le graduatorie definitive siano state pubblicate da più di 60 giorni ma meno di 120, è invece possibile aderire al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inviando una mail aidonei.pdr@anief.net.
Estratto dalle ordinanze:
“Ritenuto che la questione sottoposta a giudizio richieda l’approfondimento proprio della fase di merito, anche con riferimento al profilo pregiudiziale di giurisdizione, riferibile non alle modalità di scorrimento della graduatoria di cui trattasi, ma alla determinazione auto-organizzativa dell’Amministrazione di dare corso, o meno, a detto scorrimento (cfr. anche per il principio, in una diversa fattispecie, Cass. SS.UU. civ., n. 4648/10 del 26.2.2010); ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai soli fini della trattazione della causa nel merito, con compensazione, nella presente fase, delle spese giudiziali, tenuto conto delle peculiari finalità perseguite dagli appellanti”.
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