Dopo la promozione generalizzata del 2020, con un sostanziale ‘tutti ammessi’ giugno successivo al lockdown totale, quest’anno la bocciatura potrà essere presa in considerazione con tanto di considerazione piena della DaD. Ma solo come ultima ratio e la motivazione dovrà essere più che valida. Perché con la didattica a distanza dovuta all’emergenza Covid, le condizioni di apprendimento degli alunni sono state spesso difficoltose. Un dato di cui non si può non tenere conto.
Perchè secondo il ministero dell’Istruzione, se è vero che la DaD va considerata alla stregua delle attività didattiche svolte in presenza, è altrettanto “opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica“.
L’annuncio è arrivato con la Nota ministeriale n. 699, firmata dal Capo dipartimento del ministero Stefano Versari, che ha fatto il punto sulla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie nel primo e secondo ciclo di istruzione, di cui La Tecnica della Scuola si è già occupata.
In assoluto, il via libera alla “bocciatura” degli alunni, quindi, dovrà essere valutato dal Consiglio di Classe con molta attenzione, perché, continua la nota del ministero, deve tenere “conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale” che si è vissuta per tutto l’anno scolastico.
Come più volte annunciato, per la scuola primaria si procederà con i giudizi, quindi non più con il voto numerico.
La nota spiega che gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola media “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.
In conclusione, i docenti potranno “non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Nella scuola secondaria di primo grado, il quadro già cambia: si legge nella nota che la valutazione finale per le classi prime e seconde sarà espressa con il voto in decimi “tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza”, la quale stabilisce anche che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva”.
La valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Il “tetto” minimo di presenza alle lezioni potrà essere comunque derogato: “per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”.
Fino al quarto delle scuole superiori, “sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina”.
Anche in questo caso, la frequenza minima in presenza (comprendente le lezioni svolte con DaD), potrà essere derogata “per casi eccezionali” motivati e straordinari “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”.
Nel caso in cui il voto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, si sospende il giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.
Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, “si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica”.
“Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato”.
Intanto, da un sondaggio effettuato da Skuola.net su 2.500 alunni delle scuole medie e superiori, il 56% si è detto d’accordo sul ritorno delle bocciature.
È soprattutto la valorizzazione dell’impegno l’aspetto che spinge così tanti ragazzi a schierarsi a favore di veri scrutini di fine anno. Per oltre due terzi di loro (68%), infatti, chi aveva voglia di studiare ha continuato a farlo anche durante la difficile convivenza con la Dad e, quindi, non sarebbe giusto se venisse riservato lo stesso trattamento indistintamente a tutti gli studenti. Secondo il 16%, ‘fermare’ gli alunni più in difficoltà potrebbe essere quasi un bene, per aiutarli a recuperare le lacune accumulate nell’ultimo anno.
Infine, per circa 1 su 10 sarebbe un errore promuovere tutti perché la Dad, quest’anno, non ha inciso così profondamente sul rendimento rispetto ad un anno fa.
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