Home Personale Scadenze Scrutini 2021, come funzionano nella scuola del primo ciclo. Giudizio o voto?

Scrutini 2021, come funzionano nella scuola del primo ciclo. Giudizio o voto?

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Le operazioni di scrutinio finale per la scuola del I ciclo rappresentano una fase particolarmente impegnativa per i docenti.

I genitori aspettano questo momento per comprendere i risultati conseguiti dai figli mentre i consigli di classe decidono della carriera scolastica dei discenti e, nello stesso tempo, possono verificare l’efficacia delle azioni educativo- didattiche poste in essere per favorire gli apprendimenti previsti dalle “indicazioni nazionali per il curricolo”.

I consigli, quindi, sono chiamati, collegialmente, ad attribuire un giudizio, sia esso descrittivo o voto, e a decidere se ammettere o meno alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Il riferimento normativo principale per la valutazione è il D.Lgs. 62/2017.

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Scuola primaria

Con l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, gli insegnanti di scuola primaria devono attribuire agli allievi un giudizio descrittivo per ogni disciplina, ivi compresa l’educazione civica. Pertanto l’équipe pedagogica, ovvero tutti i docenti che operano nella classe, in sede di scrutinio finale devono procedere all’analisi del profilo degli allievi e alla verifica dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento da loro raggiunti. In genere il coordinatore provvede ad elaborare una relazione finale complessiva che viene allegata al verbale degli scrutini. Nella relazione deve emergere il lavoro realmente svolto in relazione alla progettazione educativo-didattica elaborata ad inizio anno scolastico e deve fare particolare riferimento alle alunne e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali che possono essere presenti, quali:

1) disabili in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L. 104/92) o di non gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92);

2) con difficoltà di apprendimento aspecifico, cioè alunne e alunni normodotati ma con rilevante ritardo negli apprendimenti, con disagio di origine extra-scolastica, che hanno effettuato numerose assenze, migranti, ecc.;

3) con disturbo specifico di apprendimento certificato (dislessia, disgrafia, disortografia, ecc.);

4) in condizione di fragilità a causa della pandemia da Covid-19.

Nella relazione deve essere anche rilevato se vi sono allieve o allievi che hanno partecipato ad attività di approfondimento/laboratoriali per alcune discipline/ambiti trasversali e se vi sono discenti che hanno frequentato l’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.

L’équipe pedagogica procede agli adempimenti relativi alla valutazione finale ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.lgs 62/2017 in base agli elementi utili per la valutazione quali, ad esempio:

  • Esiti delle prove di verifica e delle osservazioni sistematiche;
  • situazione di partenza di ogni alunno/a, considerando le eventuali situazioni personali “specifiche” e le conseguenti strategie individualizzate e personalizzate adottate;
  • livello globale dei processi di apprendimento e della complessiva maturazione;
  • esiti degli interventi realizzati, compresi quelli di integrazione, di sostegno e di recupero;
  • partecipazione degli alunni ad attività opzionali o facoltative.

La non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria richiede una valida motivazione e l’unanimità del team docenti.

Il team docenti provvederà, infine, a compilare la certificazione delle competenze solo per le allieve e gli allievi delle classi quinte.

Scuola secondaria

Così come per la scuola primaria, il consiglio deve provvedere ad effettuare un’analisi della classe e dei singoli alunni, preferibilmente allegando una relazione dettagliata sull’attività svolta ed evidenziando le peculiarità degli alunni, con particolare riferimento a quelli con bisogni educativi speciali.

Prima di procedere allo scrutinio, il consiglio deve verificare se studentesse e studenti hanno soddisfatto il requisito della frequenza minima obbligatoria di almeno ¾ del monte ore obbligatorio previsto. Nel caso si presentassero situazioni di mancato rispetto del numero minimo di ore di frequenza, il consiglio deve tenere conto della certificazione medica o della dichiarazione prodotta dal genitore, in deroga alla limitazione posta dalla predetta normativa. Il consiglio, comunque, deve fare riferimento ai criteri adottati dal collegio dei docenti per la deroga alle assenze, con particolare riferimento alle condizioni dettate dal COVID – 19.

Il Consiglio di classe, verificato di non essere in possesso di alcun elemento valutativo per mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate nei precedenti consigli di classe, e per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche (per i periodi di quarantena o di prosecuzione delle attività in DAD), può non ammettere l’alunno/a alla classe successiva motivando dettagliatamente.

Si comprende come la decisione del consiglio rispetto alla non ammissione deve essere attentamente ponderata e giustificata.

I docenti, pertanto, sulla base di ogni elemento di valutazione rilevato durante l’anno scolastico e dei criteri generali di valutazione deliberati collegialmente, elaborano, per ciascuno degli alunni ammessi allo scrutinio, proposte di voti decimali relativi alle discipline di studio, ivi compresa l’educazione civica, di un giudizio sintetico per la valutazione del comportamento e di un giudizio globale sui livelli di maturazione. Sulla base delle predette proposte e delle osservazioni collegiali, per ciascun alunno, il consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva. In caso di valutazioni inferiori a sei decimi in alcune discipline, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva motivando la scelta operata.

La procedura per l’ammissione allo scrutinio per le classi terze è la stessa descritta sopra per le classi prime e seconde.

In questo caso il consiglio di classe deve provvedere ad attribuire agli allievi un voto di ammissione all’esame finale del I ciclo, che deve tenere conto dell’intero triennio della scuola secondaria di I grado. Il voto di ammissione sarà poi determinante per il voto finale di diploma.

Infine, è prevista la compilazione della certificazione delle competenze che sarà rilasciata alle studentesse e agli studenti che supereranno con esito positivo l’esame di Stato.