Il Ministero dell’istruzione con la nota del 6 maggio recante “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione”, ha fornito indicazioni in merito ai prossimi scrutini che impegneranno, come di consueto, le scuole a conclusione dell’anno scolastico.
La nota è relativa alle classi intermedie, quindi non impegnate con gli esami di Stato del primo e secondo ciclo, per le quali sono state già fornite precise disposizioni, e riprende la normativa vigente sulla valutazione ovvero il D.Lgs 62/2017, l’ordinanza ministeriale n. 172/2020 (la nuova valutazione per giudizi descrittivi nella scuola primaria) e il D.P.R. n. 122/2009 per la secondaria di II grado.
Esaminiamo nel dettaglio quanto si legge nella suddetta nota che si rivolge alle classi di scuola primaria, di secondaria di I e II grado e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
La prima novità che possiamo rilevare è quella di non trovare riferimenti al “Piano di Integrazione degli Apprendimenti” (PIA) e al “Piano di Apprendimento Individualizzato” (PAI) introdotti nel precedente anno scolastico con l’O.M. del 16/05/2020.
Per favorire il recupero degli apprendimenti e della socialità ricordiamo che il Ministero ha finanziato il “Piano Estate” che nei prossimi mesi permetterà alle scuole di proporre diverse tipologie di attività educativo-didattiche.
La nota riafferma che “la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza”; pertanto i consigli riuniti in seduta di scrutinio per la valutazione finale dovranno tenere conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti a causa della pandemia.
In riferimento alla scuola Primaria, la nota ribadisce che la valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, compresa l’Educazione Civica, e del comportamento va effettuata con giudizi descrittivi, mentre per l’ammissione alla classe successiva la norma prevede che “i docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Nella scuola secondaria di I grado la valutazione finale degli apprendimenti nelle diverse discipline, compresa l’Educazione Civica, è espressa con voto in decimi mentre per il comportamento è previsto un giudizio. La non ammissione alla classe successiva è prevista in mancanza del requisito dell’obbligo di frequenza che non deve essere inferiore ai ¾ del monte orario. Nel caso di articolazione oraria di 30 ore settimanali, il calcolo si effettua su 990 ore (33 settimane per 30).
A questa regola si può derogare per casi eccezionali, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. Spetta ai collegi dei docenti definire i criteri generali di deroga all’orario minimo di frequenza.
Per la scuola secondaria di II grado la valutazione è regolamentata dal D.P.R. n. 122/2009. Per l’ammissione alla classe successiva la studentessa o lo studente deve avere conseguito almeno 6 decimi in tutte le discipline e nel comportamento, e avere rispettato il monte ore obbligatorio di frequenza che varia in base ai diversi indirizzi di studio. Anche in questo caso il collegio dei docenti individua le eventuali deroghe motivate per casi eccezionali legati anche alla situazione pandemica.
Altro motivo di non ammissione alla classe successiva, valida anche per il I grado, può derivare dall’irrogazione di sanzione disciplinare di non ammissione allo scrutinio, così come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
Un’altra importante novità a cui porre attenzione riguarda il voto di profitto conseguito in Educazione Civica; infatti, nel caso di voto inferiore ai sei decimi, in analogia alle altre discipline, nel II grado opera l’istituto della sospensione del giudizio. In questo caso l’accertamento “del recupero delle carenze formative relative all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto”.
La nota ribadisce, infine, la dovuta attenzione da parte dei consigli al PEI e al PDP per la valutazione, rispettivamente, degli alunni e degli studenti con disabilità e con DSA certificato.
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