Da domani, 1° giugno, possono prendere ufficialmente il via gli scrutini di fine anno scolastico 2020/21.
L’O.M. n. 159 del 17 maggio scorso prevede infatti che “In ragione della perdurante emergenza pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021 i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021“.
Una scelta, questa, che in un anno già di per sé particolarmente complesso, è apparsa ai più di difficile comprensione. Tanto più che deve considerarsi che l’anticipo delle valutazioni rischia di sottrarre giorni di scuola preziosi.
Con nota del 28 maggio il MI ha chiarito che il riferimento per l’organizzazione delle prossime attività di scrutinio è l’art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, secondo il quale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, prorogata al 31 luglio 2021, prevede: “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Il verbo “possono” implica che non ci sia un obbligo e che pertanto gli scrutini in presenza siano possibili, avuto ovviamente riguardo alle specifiche situazioni territoriali e di contesto.
Oltre che possibili, sono anche auspicabili: la nota infatti “ha intercettato” gli umori dei docenti sui social. Per gli insegnanti, svolgere le riunioni collegiali di fine anno in presenza è occasione per tornare a relazionarsi con i colleghi. “A dire che, – scrive il MI – così come i discenti, pure i docenti hanno necessità di recuperare relazionalità per svolgere al meglio il proprio compito educativo di istruzione“.
Quali siano le modalità di svolgimento, in presenza o a distanza, il Ministero si augura che “nei prossimi incontri collegiali andranno valutati – come sempre – gli apprendimenti di ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo chiamare la dimensione “dell’iceberg” … ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie“.
Le prossime operazioni di scrutinio costituiranno anche occasione di condivisione delle attività previste nell’ambito del “Piano scuola estate 2021”, soprattutto quelle progettate per il consolidamento degli apprendimenti in vista della ripresa del prossimo anno scolastico.
Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, con un’apposita faq.
Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono dunque pubblici. Ma servono alcune accortezze.
Infatti, il Garante precisa che nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitaren di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Per quanto concerne la pubblicazione degli scrutini on-line, il problema è emerso in particolare lo scorso anno, quando, a causa della pandemia, il MI aveva ritenuto opportuno evitare assembramenti a scuola per visionare i tabelloni.
L’Autorità Garante, in proposito, aveva chiarito che a “differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy“. Per questo sostanzialmente il Garante si era detto d’accordo con la linea del Miur di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico e non sull’albo on-line.
“Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – aveva concluso il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
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