Categorie: Alunni

Scrutini: annullabili se il collegio non è perfetto

Questo è periodo di scrutini di fine quadrimestre, ma anche il periodo del picco influenzale.
Infatti tra la fine di gennaio e la metà di febbraio è prevista la soglia più alta di italiani costretti a letto dall’influenza. Tra le categorie più a rischio influenza ci sono senz’altro i docenti, costretti ogni giorno a stare a contatto con i propri studenti. É per questo motivo che il giorno degli scrutini ci si può trovare in situazione di emergenza, con un consiglio di classe che, a causa dell’influenza, conta l’assenza di qualche suo componente.
Cosa fare in questi casi?
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo la norma prevede che il collegio sia perfetto. In buona sostanza in sede di scrutinio, anche quello di fine primo quadrimestre, tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese.
Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto. Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme. Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio, il Dirigente scolastico, se vuole e se lo desidera, può delegare un docente del Consiglio di classe, che di norma è il coordinatore di classe, a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Testo Unico in materia d’Istruzione 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. In questo caso il Collegio risulterebbe essere perfetto e lo scrutinio si può svolgere anche in assenza del Dirigente scolastico. Questo accade quando si svolgono più di uno scrutinio in contemporanea e il Dirigente scolastico è costretto a scegliere quale scrutini presiedere.

Lucio Ficara

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