Una nostra assidua lettrice ci chiede: “In alcune scuole stanno chiedendo di presentare nei prossimi giorni, prima del termine delle lezioni, degli statini con la proposta di voto degli studenti, firmato dal docente della disciplina. Tutto questo è legittimo?”
Gli scrutini finali dell’anno scolastico devono essere svolti dopo la chiusura delle lezioni che è stata fissata nel calendario scolastico 2020/2021. Questo deve essere fatto al fine di consentire agli studenti di sostenere, anche fino all’ultimo giorno di lezione, delle interrogazioni per migliorare la loro valutazione.
L’anticipo degli scrutini, prima della chiusura delle lezioni, potrebbe pregiudicare l’opportunità di un recupero o comunque di un miglioramento della valutazione, degli studenti che volessero essere interrogati.
Anticipare gli scrutini rispetto la data di chiusura dell’anno scolastico è sicuramente una procedura illegittima, ma consegnare degli statini firmati con le proposte di voto, ancora prima di uno scrutinio anticipato rispetto la fine delle lezioni, diventa ancora di più illegittimo.
La procedura degli scrutini anticipati a prima della chiusura delle lezioni, negli anni passati era dovuto alle decisioni interne di qualche scuola che non rispettava i termini legittimi, mentre quest’anno il problema sta coinvolgendo tantissime scuole italiane, per effetto di una Ordinanza Ministeriale del Ministro dell’Istruzione, la n.159 del 17 maggio, che così recita:
Visto il parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione
formulato in data 27 aprile 2021 e ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, acquisito il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 9103 del 14 maggio 2021, ordina in ragione della perdurante emergenza pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021, che i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021.
La legge impone che gli scrutini vengano svolti dopo il termine delle lezioni, è scritto chiaramente nel comma 1 dell’art. 193 d.lgs. 297/94. In tale norma è specificato che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”.
Non riteniamo quindi legittimo che, con una semplice ordinanza del Ministro, si possa disapplicare una legge dello Stato.
Nell’anno scolastico 2016/2017 in alcuni comuni dell’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma, sono stati anticipati gli scrutini a prima della fine delle lezioni e lo si è fatto per via legislativa in modo regolare e derogando dai famosi 200 giorni per la validità dell’anno scolastico.
Al fine di assicurare la regolarità dell’anno scolastico 2016/2017 nelle zone terremotate, con decreto legge adottato il 3 febbraio 2017 dal Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione, si è stabilito che nelle scuole dei Comuni individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l’anno scolastico mantiene la validità anche se non sono stati effettuati 200 giorni di lezione, in deroga a quanto stabilito all’art. 74, comma 3, del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297.
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