E’ tempo di scrutini e i docenti sono alle prese con i Consigli di classe, voti e riunioni. Tra poco, quindi, arriveranno le pagelle di primo quadrimestre per gli alunni, per cui già in queste settimane i docenti si stanno riunendo per stabilire la valutazione intermedia degli alunni.
Per quanto riguarda gli scrutini, in risposta ad alcuni docenti, spieghiamo cosa è previsto per i docenti di religione cattolica.
Innanzitutto, prendiamo come primo riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202, che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale“.
Dalla lettura della norma, ne consegue che gli insegnanti di religione saranno chiamati ad intervenire solo ed esclusivamente per gli alunni che hanno deciso di seguire la disciplina. In alcuni casi, durante lo scrutinio, il docente IRC potrà anche essere chiamato ad esprimere un voto ai fini della delibera per maggioranza.
A sostegno di quanto affermato in precedenza, c’è il decreto n.62 del 2017, in merito alle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Questo sancisce espressamente che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.
La valutazione, in questo caso, viene espressa con un giudizio sintetico in merito all’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.
La questione degli insegnanti di attività alternativa alla religione cattolica è stata a lungo un po’ più complessa. A tal proposito si ricorda la Sentenza del TAR Lazio n. 33433/2010 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 3, del d.p.r. n. 122/2009” che ha disposto l’annullamento del Regolamento sulla valutazione “nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”.
Il giudice in quel caso ha ritenuto illegittimo il fatto che il docente di attività alternative sia escluso dagli scrutini pur fornendo “elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”.
Quindi, in base alla sentenza, ci troviamo davanti ad “un irragionevole trattamento deteriore dei docenti di attività alternative” , oltre al fatto che si verrebbe a creare una evidente disparità di trattamento tra gli alunni che si avvalgono o meno della religione cattolica.
A quel punto si è espresso il Ministero dell’Istruzione, con la nota Ministeriale n.695 del 2012, che rifacendosi alla sentenza in questione, specifica che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”.
Quindi allo scrutinio partecipano anche gli insegnanti di attività alternativa alla religione cattolica.
Anche in questo caso tiriamo in ballo il decreto n.62 del 2017, in merito alle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.
La valutazione, anche in questo caso, viene espressa con un giudizio sintetico in merito all’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.
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