Si avvicinano gli scrutini 2019 con la fine della scuola e arrivano sempre domande in merito a tale attività molto importante. Uno dei quesiti maggiormente frequenti che arrivano in redazione riguarda la sostituzione del collega assente durante lo scrutinio.
In particolare si chiede se è previsto il pagamento di un compenso nel caso di sostituzione del titolare di quella determinata cattedra. Vediamo cosa dice la normativa.
Per prima cosa bisogna ricordare che l’articolo 29 del CCNL 2007, al comma 3, sancisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:
Ne consegue, come segnala anche l’Aran, che la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.
L’attività può essere retribuita, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.
Bisogna comunque evidenziare che tutto ciò riguarda gli adempimenti individuali dovuti dal singolo docente e in nessuna misura la sostituzione del docente sostituito rappresenta un obbligo.
Se non fosse disponibile alcun docente dell’istituto, il dirigente scolastico dovrà convocare (dietro il pagamento della spettanza per le ore) dalle Graduatorie d’istituto, un insegnante della stessa disciplina.
A tal proposito, vale la pena ricordare la sentenza del Tar del Lazio n.31634/2010 del maggio 2010, che risulta paradigmatica.
Il Consiglio di classe è infatti costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un collegio perfetto ed è richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicanti.
Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al CCNL 2007, che ne definisce le relative misure.
Per quanto riguarda le attività aggiuntive non di insegnamento si percepiscono 17,50 euro l’ora.
Bisogna infine soffermarsi su un punto: per essere valido uno scrutinio dovrà essere rispettata la regola del collegio perfetto, cioè devono essere presenti tutti i membri del Consiglio per l’assegnazione dei voti. Nel caso prospettato da questo articolo, ciò vuol dire che se manca il docente di quella data disciplina, lo scrutinio sarà valido solo se per ogni disciplina ci sia un docente, quindi l’eventuale sostituto.
Inoltre, la regola è questa: agli scrutini il docente propone un voto al Consiglio di classe e questo può essere accettato o meno. Nel caso il Consiglio di classe decidesse di modificare la valutazione proposta da un singolo docente, potrebbe farlo con una delibera assunta dall’intero organo collegiale. Nessuno dei membri del Consiglio si può sottrarre decidendo di astenersi.
In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.
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