Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, con un’apposita faq.
Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono dunque pubblici. Ma servono alcune accortezze.
Infatti, il Garante precisa che nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitaren di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Per quanto concerne la pubblicazione degli scrutini on-line, il problema è emerso in particolare lo scorso anno, quando, a causa della pandemia, il MI aveva ritenuto opportuno evitare assembramenti a scuola per visionare i tabelloni.
L’Autorità garante, in proposito, aveva chiarito che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy’‘. Per questo sostanzialmente il Garante si era detto d’accordo con la linea del Miur di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico e non sull’albo on-line.
“Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – aveva concluso il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
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