È tempo di scrutini che inizieranno nei prossimi giorni, immediatamente dopo la conclusione delle lezioni. In Calabria ad esempio dove la scuola termina il 12 giugno, in ritardo rispetto ad altre regioni d’Italia, ci saranno soli 4 giorni di tempo per svolgere tutte le operazioni di scrutinio finale, prima dell’inizio delle riunioni preliminari degli esami di Stato.
Le scuole sono in piena attività per la preparazione degli adempimenti di fine anno scolastico. In quasi tutte le scuole è stata emanata, da parte dei dirigenti scolastici, la circolare riguardante le fasi operative e le norme procedurali per gli adempimenti degli scrutini finali. A tal proposito è utile ricordare, per le scuole secondarie di secondo grado, l’art.14 comma 7 del Dpr 122/2009, che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Ma questo limite di frequenza è inderogabile? Non lo è, infatti le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. In cosa consiste l’eccezionalità del caso di derogabilità?
Bisogna dire che la deroga a tale limite di frequenza è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Per cui in riferimento all’art.14 comma 7 del Dpr 122/2009, rappresenta la “condicio sine qua non” per procedere allo scrutinio dei voti dei singoli studenti. Come fare il calcolo per valutare se la frequenza ha superato il limite massimo consentito? Bisogna ricordare che il calcolo non deve essere computato in giorni ma bensì in ore. Per tale motivo è necessario conoscere il totale delle ore svolte in un anno scolastico. Facciamo un esempio preciso: prendiamo il quadro orario del liceo scientifico che risulta essere 33 settimane X 30 ore = 990 ore di frequenza dovuta ad ogni studente in un anno scolastico; dividendo per 4 questo monte ore annuale 990/4 = 247,5 ore; questo rappresenta il limite massimo che lo scrutinando non può valicare, altrimenti, a meno di deroghe ammissibili da parte del Consiglio di classe, non potrà essere ammesso all’anno successivo.
Al coordinatore di classe andrebbe l’onere di conteggiare anche le ore di entrata posticipata o di uscita anticipata accumulate dagli studenti durante l’anno scolastico, perché anche queste rientrano nel conteggio delle ore di assenza. Si tratta di un lavoro certosino di conteggi e contro conteggi, che nel caso dell’utilizzo del registro elettronico viene svolto automaticamente dal sistema informatizzato della scuola. Superato questo ostacolo delle assenze, lo scrutinio si svolgerà con i criteri di ammissione e non ammissione deliberati dai singoli Collegi dei docenti.
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