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Scrutini finali, cosa fare se nella delibera è determinante il voto del prof di religione

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I docenti di Religione cattolica partecipano attivamente agli scrutini di classe per gli studenti che si avvalgono di questo insegnamento, mentre non possono esprimere valutazione per gli studenti che non si avvalgono.

Normativa su valutazione religione

Esiste una Circolare Ministeriale, la n.49 del 20 maggio 2010, che riguardo i docenti di religione specifica che la loro valutazione può essere diretta soltanto agli studenti che si avvalgono del loro insegnamento. In tale circolare c’è la nota n.14 in cui è scritto: “Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi“.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, il d.lgs. 62/2017 non modifica i principi già espressi nel testo Unico della scuola, specificando inoltre che per la valutazione della religione è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

All’art.6 del d.lgs. 62 del 2017 è ribadito ancora una volta che nella deliberazione per l’ammissione dello studente alla classe successia o all’esame di Stato del I ciclo, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Giudizio motivato a verbale

Quello che è ribadito proprio nel d.lgs. 62/2017, risale ai tempi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202, che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale“.

Docenti di religione e credito scolastico

Sul problema della valutazione dei docenti di religione, c’è il continuo e molto positivo interessamento dello Snadir, che nel tempo ha ottenuto grandi risultati. A proposito di risultati ottenuti c’è da sottolineare il riconoscimento dei prof di religione riferito alle delibere del credito scolastico assegnato agli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado. A tal proposito è utile citare l’art.11, comma 3, dell’OM 53 degli esami di Stato 2021 del II ciclo. In tale norma è scritto: “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.

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