Entro le prime tre settimane di giugno le scuole italiane si appresteranno a svolgere gli scrutini finali. Tale occasione servirà per stabilire, collegialmente, i giudizi o i voti da attribuire ad ogni singolo studente.
La valutazione degli studenti riguarda il loro apprendimento e il comportamento. I docenti procedono, ai fini valutativi, alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli.
Il decreto legislativo 62/2017, previsto come atto conseguente alla Legge 107/2015, ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, il decreto legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. Quindi è importante specificare che nel I ciclo di istruzione si utilizzano giudizi motivati per la scuola primaria, mentre si utilizzano i voti per quanto riguarda la scuola secondaria del primo grado.
Per la scuola secondaria di secondo grado, la norma di riferimento resta il DPR 122/2009.
La valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti frequentanti la scuola primaria è stata rivista, ai sensi del decreto legge 22/2020, con l’introduzione di un impianto valutativo che sostituisce il voto numerico con giudizi descrittivi per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Un giudizio motivato va inserito anche per l’ Educazione civica disciplina trasversale che accompagna tutti gli apprendimenti. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
La valutazione per la scuola secondaria di primo grado si effettua in voti che vanno da 1 a 10. Per essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato serve avere un riscontro di 6 decimi in ogni disciplina. Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per uno studente che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore; pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.
Per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.
Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi ( questo obbligo è stato derogato a causa dello stato di emergenza per il covid-19), che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.
Ai sensi del DPR 122/2009 regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione, la valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro il processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento.
La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l’accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato “credito scolastico”. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica ed altre attività formative. Gli studenti possono ricevere fino a 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l’ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale. Fanno eccezione gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 dove il credito scolastico è stato temporaneamente convertito in 60 punti, con conversione del credito di terza fino a 18 punti, del credito di quarta fino a 20 punti e assegnazione del credito di quinta fino a 22 punti.
Si ricorda che per l’anno scolastico 2020/2021 torna la sospensione del giudizio, i conseguenti corsi di recupero estivi e gli esami per il supermaneto del debito da svolgersi, di norma, entro il 31 agosto 2021.
Si ricorda che l’alunno può non essere scrutinato, quindi non ammesso alla classe successiva, se ha superato il 25% di assenze rispetto al monte ore annuo. Gli alunni della scuola secondaria di II grado devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per uno studente che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore; pertanto deve frequentare per almeno 743 ore.
Da questo anno scolastico 2020/2021 è introdotto anche il voto di Educazione civica, si tratta di un voto di consiglio che scaturisce dagli apprendimenti trasversali su tutte le discipline coinvolte nei moduli di educazione civica stabiliti dal Collegio docenti e inseriti nel Ptof della scuola.
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