La valutazione degli studenti che verrà assegnata alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 dovrà tenere conto di alcune deroghe previste dall’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, intervenute a causa dei dispositivi di legge approvati per la situazione di particolare emergenza del Coronavirus. Importante evidenziare che ancora oggi e fino al 14 giugno 2020 le attività didattiche sono sospese e tutto si sta svolgendo con interventi didattici a distanza.
La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 62/2017, come disposto dall’OM 11 del 16 maggio 2020. Bisogna specificare che gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017. In buona sostanza per gli studenti della secondaria di primo grado non si conteggiano le assenze per il calcolo, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Anche se lo studente della scuola secondaria di primo grado avesse una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, non potrebbe essere non ammesso alla classe successiva.
Bisogna solo specificare che nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, per capire che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Ai sensi dell’OM 11/2020 si ha che la valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento DPR 122/2009.
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1 dell’OM 11/2020. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell’OM 11/2020, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Nel decreto regio n°64 del 1925 è scritto che: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.
È utile ricordare che gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe che veda la presenza di tutti i docenti o dei loro sostituti in caso di assenza.
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo dal punto di vista normativo prevede che il collegio sia perfetto. In buona sostanza in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.
Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme. Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio, il Dirigente scolastico, se vuole e se lo desidera, può delegare un docente del Consiglio di classe, che di norma è il coordinatore di classe, a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Testo Unico in materia d’Istruzione 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. In questo caso il Collegio risulterebbe essere perfetto e lo scrutinio si può svolgere anche in assenza del Dirigente scolastico.
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